Lavoro

Offese al datore di lavoro: dove finisce il diritto di critica

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5560/2026, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva accusato pubblicamente e falsamente l'azienda di manomettere le buste paga. La decisione ribadisce un principio essenziale: il diritto di critica del dipendente esiste, ma incontra limiti precisi. Superarli può legittimare il recesso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Una dipendente aveva diffuso accuse pesanti nei confronti del proprio datore di lavoro: furti sulle buste paga, decurtazioni indebite delle retribuzioni. Affermazioni rese pubblicamente e, come accertato, prive di fondamento.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che tali condotte eccedessero i confini del lecito diritto di critica, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. La questione non è l'avere espresso un dissenso, ma le modalità e il contenuto con cui è stato espresso.

Inquadramento normativo

Il diritto di critica del lavoratore trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero), letto insieme all'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), che tutela la libertà di opinione all'interno dei luoghi di lavoro.

Questo diritto, però, convive con l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 del Codice civile e con i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). La giusta causa di licenziamento è disciplinata dall'art. 2119 c.c.: ricorre quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.

La giurisprudenza ha elaborato tre criteri per misurare la liceità della critica, mutuati dalla disciplina del diritto di cronaca:

Nel caso romano è venuta meno, in modo evidente, la continenza sostanziale: le accuse erano false. L'attribuzione al datore di una condotta illecita mai avvenuta — di fatto l'imputazione di un reato — travalica ogni tutela.

Implicazioni pratiche

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, ma vale la pena fissarne la portata concreta.

Per il lavoratore, esprimere disaccordo su stipendi, turni, condizioni di lavoro resta un diritto. Diventa illecito quando si traduce in accuse false, in insinuazioni di reati inesistenti o in attacchi alla persona. La diffusione pubblica — a colleghi, clienti, sui social — aggrava la condotta, perché amplifica il danno reputazionale e rende più difficile la ricostruzione del rapporto fiduciario.

Per il datore di lavoro, la sentenza non è un via libera al licenziamento automatico. La giusta causa richiede un accertamento rigoroso: la falsità delle affermazioni va dimostrata, la gravità va valutata in concreto, la proporzionalità della sanzione va motivata. Un'accusa inopportuna ma veritiera, o una critica aspra ma pertinente, non giustifica il recesso.

Il punto di equilibrio è la verità del fatto. Una denuncia di irregolarità reali, anche sgradevole per l'azienda, rientra nel perimetro tutelato. L'invenzione, no.

Cosa fare in concreto

Per chi lavora:

  1. Verifica i fatti prima di divulgarli. Se sospetti irregolarità sulle buste paga, raccogli documenti e confrontali, non limitarti a impressioni.
  2. Privilegia i canali interni e formali: reclamo scritto all'ufficio del personale, segnalazione sindacale, eventuale denuncia nelle sedi competenti.
  3. Modera il linguaggio e circoscrivi la critica all'organizzazione, evitando attacchi personali e diffusione pubblica indiscriminata.

Per chi gestisce personale:

  1. Documenta con precisione la falsità delle affermazioni e il danno subìto, prima di avviare il procedimento disciplinare ex art. 7 Statuto dei Lavoratori.
  2. Valuta la proporzionalità rispetto al contratto collettivo applicabile: il CCNL può graduare le sanzioni e incidere sulla qualificazione della condotta.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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