Famiglia

Omesso mantenimento del figlio: quando scatta il reato

Il mancato versamento dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice può costituire reato a prescindere dallo stato di bisogno del figlio. La distinzione tra l'art. 570 e l'art. 570-bis del codice penale è decisiva: la seconda norma punisce l'inadempimento all'ordine giudiziale in sé. Ecco cosa significa, in concreto, per il genitore obbligato.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto e la questione

Un genitore separato o divorziato smette di versare l'assegno di mantenimento fissato dal giudice, convinto che l'altro genitore o il figlio non si trovino in reale difficoltà economica. È un ragionamento diffuso ma giuridicamente fragile: l'obbligo nasce dal provvedimento del giudice, non dal bisogno concreto del beneficiario.

La questione ruota attorno a due norme spesso confuse. Chiarire la differenza aiuta a capire quando l'inadempimento resta un problema civilistico e quando diventa penalmente rilevante.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due fattispecie.

L'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) punisce, tra l'altro, chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro. Qui l'elemento dello stato di bisogno è centrale: l'accusa deve provare che il figlio sia stato privato del necessario per vivere.

L'art. 570-bis c.p. ha un'impostazione diversa. La norma è stata inserita nel codice penale dall'art. 2 del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (in vigore dal 6 aprile 2018), ma non introduce un divieto nuovo: recepisce, per trasfusione, il previgente art. 12-sexies della L. 898/1970 e la disciplina dell'art. 3 della L. 54/2006. In sostanza, punisce il mero inadempimento all'ordine di corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione, divorzio o affidamento. Non serve dimostrare lo stato di bisogno: rileva la violazione del provvedimento in sé.

Una precisazione utile. Il testo dell'art. 570-bis c.p. fa riferimento al "coniuge", ma la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione anche ai genitori non coniugati tenuti al mantenimento dei figli, in coerenza con l'unificazione dello stato di filiazione. L'inadempimento all'ordine del giudice è quindi punibile a prescindere dal vincolo matrimoniale tra i genitori.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato il messaggio è netto: interrompere i pagamenti perché si ritiene che il figlio "non ne abbia bisogno" non mette al riparo da conseguenze penali. Se l'assegno è disposto da un provvedimento del giudice, l'omissione può integrare l'art. 570-bis c.p. indipendentemente dalle condizioni economiche del beneficiario.

Un punto va trattato con onestà tecnica. La disciplina della procedibilità (a querela della persona offesa oppure d'ufficio) dell'art. 570-bis c.p. non è pacifica: dipende dall'ipotesi concreta e dalle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha rimodulato la procedibilità di numerosi reati. Non è quindi corretto affermare in modo assoluto che il reato sia "sempre procedibile a querela": occorre una verifica caso per caso.

Restano poi ferme le conseguenze civili: azioni esecutive sul patrimonio, pignoramento presso terzi (ad esempio sullo stipendio) e possibili misure a tutela del credito da mantenimento.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in ogni caso, di affrontare le difficoltà economiche per via giudiziale e non attraverso l'inadempimento di fatto: è la strada che tutela sia il genitore obbligato sia il figlio.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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