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Omesso mantenimento: la linea di confine tra art. 570 e 570-bis c.p.

Chi non versa il mantenimento rischia il penale, ma non sempre per la stessa ragione. Il Tribunale di Udine (sent. 120/2026) chiarisce la differenza tra l'art. 570 c.p., che impone di provare la privazione dei mezzi di sussistenza, e l'art. 570-bis c.p., che punisce il semplice inadempimento del provvedimento del giudice. Una distinzione che cambia difesa e strategia processuale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 ottobre 2026 ·4 min

Il caso deciso dal Tribunale di Udine

Con la sentenza n. 120/2026, il Tribunale di Udine (giudice Pecile) è tornato su un tema ricorrente: quando il mancato pagamento dell'assegno dovuto al coniuge separato o ai figli minori diventa reato.

La decisione ha il pregio di separare con nettezza due fattispecie che nella pratica vengono spesso confuse, ma che hanno presupposti, oggetto della prova e logica probatoria molto diversi.

Inquadramento normativo

L'art. 570 c.p. punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per la parte che qui interessa, il reato si configura quando l'obbligato fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori, agli ascendenti o al coniuge. Il concetto di "mezzi di sussistenza" è più ristretto di quello di mantenimento: comprende ciò che serve a soddisfare i bisogni primari e indispensabili della vita (vitto, alloggio, cure, abbigliamento essenziale). Chi accusa deve quindi provare che questa privazione si è effettivamente verificata.

L'art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 21/2018, ha una struttura diversa. Punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché l'assegno fissato a favore dei figli. Qui il fatto tipico è l'inadempimento del provvedimento del giudice: non occorre dimostrare che i beneficiari siano rimasti privi del necessario, perché la condotta punita è la violazione del titolo giudiziale in sé.

La ripartizione dell'onere probatorio

Il punto centrale della sentenza riguarda chi deve provare cosa.

Nell'art. 570 c.p. spetta all'accusa dimostrare la concreta privazione dei mezzi di sussistenza. Se i beneficiari hanno comunque ricevuto sostegno da altra fonte — ad esempio dall'altro genitore o da parenti — il reato può non configurarsi.

Nell'art. 570-bis c.p. la prospettiva si rovescia. Accertato l'inadempimento del titolo, è l'obbligato a dover dimostrare la propria assoluta e incolpevole indisponibilità economica. Non basta allegare difficoltà generiche o una riduzione del reddito: occorre provare l'impossibilità oggettiva e totale di far fronte, anche solo in parte, all'obbligo. Una disoccupazione sopravvenuta, da sola, raramente è sufficiente se non accompagnata dalla prova dell'assenza di qualsiasi altra risorsa o di qualsiasi concreta possibilità di procurarsela.

Implicazioni pratiche

Per chi è tenuto al pagamento, la distinzione non è teorica. Significa che, di fronte a una contestazione ex art. 570-bis c.p., invocare genericamente la crisi economica non mette al riparo. La difesa deve costruirsi con documenti: estratti conto, dichiarazioni dei redditi, certificazioni di invalidità, prove di ricerca attiva di lavoro, eventuali debiti incomprimibili.

Per chi ha diritto al mantenimento, la scelta della norma da contestare incide sulla prova da fornire. Quando esiste un provvedimento del giudice che fissa l'assegno, l'art. 570-bis c.p. offre un percorso probatorio più lineare, perché non impone di dimostrare la privazione dei bisogni primari.

Resta ferma la possibilità di concorso tra le due fattispecie, quando l'inadempimento del titolo si traduce anche in una effettiva privazione dei mezzi di sussistenza.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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