Cartella INPS o INAIL: chi va citato in giudizio per l'opposizione
Chi riceve una cartella per contributi INPS o premi INAIL non contestati deve sapere una cosa: il soggetto da chiamare in giudizio non è l'agente della riscossione, ma l'ente creditore. Sbagliare destinatario dell'opposizione può compromettere l'esito della causa. Ecco come orientarsi tra crediti nel merito e vizi propri della cartella.
Il caso
La questione affrontata dalla giurisprudenza di merito è ricorrente e concreta: un contribuente riceve una cartella di pagamento per contributi previdenziali o premi assicurativi e decide di contestarla. Il primo problema, spesso sottovalutato, è individuare chi citare in giudizio.
La scelta non è indifferente. Se l'obiettivo è contestare l'esistenza o l'ammontare del credito contributivo, l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) non è il soggetto giusto. La domanda va rivolta all'ente impositore, cioè all'INPS o all'INAIL. Chiamare in causa il solo agente della riscossione espone al rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che disciplina l'opposizione alle iscrizioni a ruolo dei crediti previdenziali. Il comma 5 stabilisce che, quando l'opposizione riguarda il merito della pretesa, essa si propone contro l'ente titolare del credito entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Si tratta di un termine di decadenza: decorso inutilmente, il credito diviene definitivo.
La ripartizione della legittimazione passiva segue una logica precisa, coerente con l'orientamento consolidato in materia di riscossione (in tema di ripartizione dei vizi tra ente ed agente, si veda l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione). Il criterio è il seguente:
- se si contesta il credito (esistenza, misura, prescrizione dei contributi), legittimato passivo è l'ente impositore (INPS o INAIL);
- se si contestano vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione (difetti di notifica, irregolarità formali del ruolo, decadenza dell'agente), legittimato passivo è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quando il vizio lamentato è imputabile a un soggetto diverso da quello convenuto, il giudice respinge la domanda nei confronti di quel convenuto perché privo di legittimazione passiva. È una decisione sfavorevole nel merito rispetto a quel soggetto: non si tratta di una semplice irregolarità sanabile, ma della verifica che la pretesa è stata rivolta a chi non poteva rispondervi. Il tempo trascorso può, nel frattempo, aver consumato il termine di opposizione verso l'ente corretto.
Implicazioni pratiche
Per il contribuente – professionista, artigiano, datore di lavoro – l'indicazione operativa è netta: prima di depositare il ricorso occorre stabilire cosa si vuole contestare, perché da lì discende contro chi agire.
Un errore frequente consiste nel citare solo l'agente della riscossione perché è il soggetto che ha materialmente notificato la cartella. Questa scelta funziona se il vizio è davvero della cartella o della notifica. Non funziona, invece, se il contribuente sostiene di non dover nulla all'INPS o all'INAIL: in quel caso il contraddittorio va instaurato con l'ente creditore.
Nei casi dubbi, o quando la contestazione investe sia il credito sia la regolarità della riscossione, è prudente citare entrambi i soggetti, così da coprire ogni profilo e ridurre il rischio di un rigetto per difetto di legittimazione.
Va infine ricordato che il termine di quaranta giorni è breve e decorre dalla notifica. Attivarsi tardi significa, di regola, perdere la possibilità di contestare il merito.
Cosa fare in concreto
- Individua l'oggetto della contestazione: verifica se stai negando il debito verso l'ente oppure se stai eccependo un vizio della cartella o della notifica.
- Scegli il convenuto corretto: cita l'INPS o l'INAIL se contesti il credito; cita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se contesti vizi propri della cartella.
- Controlla la data di notifica: calcola i quaranta giorni per l'opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 e annota subito la scadenza.
- Valuta la citazione congiunta nei casi in cui le contestazioni riguardino sia il credito sia la riscossione.
- Conserva tutta la documentazione: cartella, relata di notifica, eventuali estratti di ruolo e comunicazioni precedenti.
Conclusione
La correttezza della strategia difensiva, in materia di cartelle previdenziali, si gioca in larga parte sulla corretta individuazione del legittimato passivo e sul rispetto dei termini di decadenza. Una domanda ben impostata evita rigetti che nulla hanno a che vedere con la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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