Lavoro

Opzione donna esclusa per chi ha già diritto alla pensione anticipata

La Corte di Cassazione torna sull'Opzione donna e fissa un punto netto: il regime non spetta a chi possiede già i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Una lettura che restringe il perimetro dell'istituto e che impone alle lavoratrici prossime all'uscita una verifica accurata della propria posizione contributiva prima di presentare domanda all'Inps.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La controversia nasce dalla richiesta di una lavoratrice di accedere all'Opzione donna, il regime sperimentale che consente l'uscita anticipata con il calcolo interamente contributivo della pensione, generalmente meno favorevole di quello misto.

Il Tribunale di Forlì e, in secondo grado, la Corte d'appello di Bologna hanno affrontato il rapporto tra questo regime e la pensione anticipata ordinaria. La questione è poi approdata in Cassazione, che ha precisato i confini dell'istituto.

Il principio affermato è chiaro: chi ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria non può ricorrere all'Opzione donna. L'istituto resta riservato a chi, non avendo ancora quei requisiti, intende uscire prima accettando il calcolo contributivo.

Inquadramento normativo

L'Opzione donna trova fondamento nell'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, che ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, in deroga ai requisiti ordinari. La disciplina è stata più volte prorogata e ridefinita nei requisiti anagrafici e contributivi dalle successive leggi di bilancio.

La pensione anticipata ordinaria è invece regolata dalla riforma Fornero (D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011), che ne àncora l'accesso al raggiungimento di una soglia di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.

La Cassazione legge i due istituti come alternativi e non sovrapponibili. L'Opzione donna ha natura derogatoria e sperimentale: serve a permettere un'uscita anticipata a chi altrimenti non potrebbe pensionarsi. Quando la lavoratrice ha già i requisiti della pensione anticipata ordinaria, quella funzione di deroga viene meno e l'Opzione donna non ha ragione di operare.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ha effetti concreti sulla strategia di uscita dal lavoro.

Per la lavoratrice prossima alla pensione il punto centrale diventa il calcolo dei contributi. Se l'anzianità contributiva è sufficiente a integrare la pensione anticipata ordinaria, la via dell'Opzione donna è preclusa. E questo, di norma, è un vantaggio: la pensione anticipata ordinaria si calcola con il sistema misto, più favorevole rispetto al contributivo puro previsto dall'Opzione donna.

Il rischio opposto è presentare una domanda di Opzione donna destinata al rigetto, con perdita di tempo e di finestre temporali utili. L'Inps, nel valutare l'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti alternativi.

Resta poi il tema della decorrenza. I due regimi prevedono finestre di attesa diverse tra maturazione del diritto e prima erogazione. Sbagliare istituto può spostare di mesi l'effettivo accesso al trattamento.

La pronuncia conferma infine un orientamento più rigoroso nell'interpretazione dei regimi derogatori in materia previdenziale: vanno applicati solo nei casi che la legge intende effettivamente agevolare.

Cosa fare in concreto

In presenza di posizioni contributive complesse o di periodi misti tra gestioni diverse, consigliamo di far precedere la domanda da una verifica tecnica della posizione assicurativa, così da individuare il regime corretto ed evitare scelte irreversibili.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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