Fondo povertà educativa: risorse per gli orfani di femminicidio e obblighi per gli enti attuatori
Con i Bambini ha annunciato due nuovi progetti a sostegno dei minori orfani di femminicidio, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Al di là dell'iniziativa, l'operazione impone agli enti del Terzo settore attuatori una gestione rigorosa: partenariati, rendicontazione e trattamento di dati particolarmente sensibili. Vediamo cosa comporta sul piano giuridico.
Il contesto
Secondo il comunicato di Con i Bambini, sono stati avviati due progetti dedicati ai minori rimasti orfani a seguito di femminicidio, con risorse riconducibili al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra i soggetti coinvolti figurano Horizon Service e la Fondazione Don Calabria per il Sociale.
Gli importi complessivi indicati nella comunicazione (nell'ordine di alcuni milioni di euro) sono riferiti alla fonte e non trovano al momento riscontro in atti pubblici verificabili. Ci concentriamo perciò sul quadro normativo e sugli adempimenti, che restano validi a prescindere dalla cifra esatta.
Inquadramento normativo
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è stato istituito dalla legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 392-395). Il meccanismo è particolare: le risorse provengono dalle fondazioni di origine bancaria, alle quali è riconosciuto un credito d'imposta a fronte dei versamenti al Fondo. Si tratta quindi di risorse private, veicolate attraverso un incentivo fiscale, gestite operativamente da Con i Bambini (impresa sociale costituita dall'ACRI).
Questa natura ha una conseguenza pratica rilevante: pur non trattandosi di finanziamenti pubblici in senso proprio, il collegamento con il beneficio fiscale e con la selezione tramite bando impone standard di rendicontazione stringenti, assimilabili a quelli del settore pubblico.
Gli enti attuatori sono, di norma, enti del Terzo settore. Le attività educative e di sostegno ai minori rientrano nel catalogo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Quando la collaborazione avviene in raccordo con la pubblica amministrazione, trovano applicazione gli istituti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento previsti dagli artt. 55-57 del medesimo Codice.
Sul piano della tutela specifica dei destinatari, la L. 11 gennaio 2018, n. 4 ha introdotto misure in favore degli orfani per crimini domestici, incidendo tra l'altro sul d.P.R. 115/2002 in materia di patrocinio a spese dello Stato. Le modalità concrete di accesso al beneficio vanno però verificate caso per caso alla luce delle disposizioni attuative: segnaliamo il punto come da riscontrare puntualmente, poiché l'ambito applicativo non è uniforme in ogni ipotesi.
Implicazioni pratiche
Per l'ente attuatore due piani di responsabilità restano distinti e non vanno confusi.
Il primo è quello della rendicontazione. La provenienza delle risorse — private ma incentivate fiscalmente — comporta l'obbligo di documentare in modo analitico costi e attività, secondo le regole del bando. Errori o carenze possono determinare la revoca del contributo e la restituzione delle somme.
Il secondo piano è quello della tutela dei dati personali. I progetti trattano informazioni su minori in condizione di grave vulnerabilità: orfani, spesso testimoni o vittime indirette di violenza. Si tratta di dati riconducibili alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Un trattamento su larga scala di dati di soggetti vulnerabili rende necessaria una valutazione d'impatto (DPIA, art. 35 GDPR).
Sono due fonti di responsabilità autonome: la correttezza contabile non copre le carenze sul fronte privacy, e viceversa.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'iscrizione al RUNTS e la coerenza delle attività statutarie con l'art. 5 del Codice del Terzo settore prima di assumere il ruolo di attuatore.
- Formalizzare per iscritto il partenariato tra tutti i soggetti coinvolti, definendo ruoli, titolarità del trattamento dati e responsabilità sulla rendicontazione.
- Predisporre una DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR e adottare misure rafforzate per i dati dei minori, ex art. 9 GDPR.
- Attivare il raccordo con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria minorile, quando i minori siano già presi in carico.
- Impostare una rendicontazione analitica fin dall'avvio, conservando documentazione di spesa e output secondo le prescrizioni del bando.
Si consiglia di affrontare questi profili in fase progettuale e non a valle: correggere impostazioni errate a progetto avviato è spesso oneroso e, sul fronte dei dati, talvolta non più rimediabile.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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