Famiglia

Il padre che non si presenta agli incontri con i figli: profili penali e civili

Il genitore non collocatario che diserta gli incontri con i figli solleva un problema giuridico complesso. Non è detto che scatti una responsabilità penale per violazione del provvedimento del giudice, mentre restano aperte altre strade: dagli obblighi di assistenza familiare alle conseguenze civili sulla responsabilità genitoriale. La questione tocca da vicino l'interesse del minore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 ottobre 2026 ·4 min

Il nodo: diritto di visita o obbligo coercibile?

Il punto di partenza è una distinzione spesso trascurata. Il provvedimento del giudice che disciplina il regime di visita attribuisce al genitore non collocatario un diritto di tenere con sé i figli secondo un calendario. La giurisprudenza discute se quel diritto costituisca anche un obbligo la cui violazione sia penalmente sanzionabile.

La differenza non è teorica. Se l'incontro è una facoltà, la mancata presenza non integra di per sé un reato. Se invece lo si legge come obbligo imposto dal giudice, l'assenza potrebbe ricadere in fattispecie penali. Qui si colloca il contrasto interpretativo che merita di essere esposto con onestà.

Inquadramento normativo

La norma più evocata è l'art. 388 c.p., rubricato "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". Punisce chi, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi derivanti da un provvedimento del giudice, compie atti elusivi.

Sull'applicabilità di questa norma alle violazioni del regime di affidamento e visita la giurisprudenza non è univoca. Una parte degli orientamenti la applica proprio alle condotte del genitore che ostacola o elude le statuizioni sul calendario degli incontri; un'altra ritiene che la semplice mancata presenza del genitore non collocatario, specie quando non priva l'altro di alcunché e anzi grava sul figlio, non configuri l'elusione dolosa tipica della fattispecie. Presentare la questione come pacifica sarebbe scorretto.

Diverso è il piano dell'art. 570 c.p., che sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il disinteresse reiterato verso i figli, quando si traduce in sottrazione ai doveri morali e materiali, può assumere rilievo autonomo su questo versante.

Sul piano civile opera l'art. 330 c.c., che consente la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Implicazioni pratiche

Per il genitore collocatario il quadro impone cautela. Affidarsi alla sola querela ex art. 388 c.p. espone a esiti incerti, proprio per il contrasto segnalato. La via civile — richiesta di modifica delle condizioni, ricorso ex art. 330 c.c. nei casi gravi — tende a essere più coerente con l'obiettivo reale, che è tutelare il rapporto del minore con entrambi i genitori.

Per il genitore non collocatario, le assenze ripetute non restano senza conseguenze. Anche escludendo il profilo penale ex art. 388 c.p., restano sullo sfondo l'art. 570 c.p. e, soprattutto, la valutazione del giudice civile sulla tenuta della responsabilità genitoriale. Il disinteresse protratto è un dato che il giudice considera.

Il minore è il soggetto sul quale ogni condotta ricade. Il principio di bigenitorialità non è un diritto del genitore a prescindere, ma un interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure. È questo il criterio guida di ogni decisione.

Cosa fare in concreto

Una cautela sulle fonti

Su questa materia circolano massime e numeri di sentenza non sempre verificabili. Prima di orientare una scelta processuale è essenziale riscontrare l'esistenza e il contenuto effettivo delle pronunce citate, soprattutto quando se ne faccia discendere una tesi netta su una questione in realtà controversa.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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