Pagamenti INPS: NASpI, indebito e tutele. Cosa sapere davvero
Ogni estate torna la domanda su quando l'INPS accredita NASpI, Assegno Unico e Assegno di Inclusione. Al di là del calendario, contano le regole giuridiche: cosa fare in caso di ritardo, come impugnare un diniego e quando l'Istituto può chiedere indietro somme già percepite. Qui distinguiamo il profilo pratico da quello giuslavoristico, con i riferimenti normativi precisi.
Premessa: attenzione alle date "anticipate"
Al momento della redazione, il calendario ufficiale INPS dei pagamenti di agosto 2026 non è stato pubblicato. Le date che circolano online sono stime basate sulla prassi degli anni precedenti e non hanno valore ufficiale. Per questo evitiamo di riportare giorni specifici: l'unica fonte attendibile è il fascicolo previdenziale personale consultabile nell'area riservata INPS.
In linea generale, la prassi vede l'Assegno Unico accreditato nella seconda parte del mese, le pensioni il primo giorno bancabile e la NASpI in date variabili in base alla lavorazione della domanda. Sono indicazioni orientative, non garanzie.
Assistenza e lavoro: distinguere le materie
Non tutte queste prestazioni appartengono al diritto del lavoro. L'Assegno Unico (D.Lgs. 230/2021) e l'Assegno di Inclusione – ADI (D.L. 48/2023, conv. L. 85/2023) sono misure a carattere assistenziale/previdenziale. La NASpI (D.Lgs. 22/2015) è invece l'indennità di disoccupazione, pienamente giuslavoristica: è su questa che concentriamo l'analisi.
NASpI: obblighi, compatibilità e decadenza
La NASpI non è un accredito "automatico e statico". Il percettore ha obblighi di comunicazione: chi inizia una nuova attività deve informare l'INPS nei termini previsti, pena la perdita o la sospensione del beneficio.
Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 22/2015 regolano la compatibilità con nuova occupazione:
- lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: sospensione, non decadenza;
- lavoro subordinato oltre i sei mesi o a tempo indeterminato: decadenza;
- lavoro autonomo o parasubordinato: la NASpI si mantiene ridotta, entro limiti di reddito, previa comunicazione all'INPS.
Ignorare questi passaggi genera spesso richieste di restituzione. È qui che il profilo cambia da amministrativo a contenzioso.
Ritardo tecnico o diniego: due situazioni diverse
Un punto che confonde molti beneficiari: il mancato accredito nella data attesa non equivale a un diniego.
- Ritardo tecnico: la domanda è in lavorazione o è in corso una verifica. Non c'è provvedimento sfavorevole; l'accredito arriverà, spesso con arretrati.
- Sospensione o diniego: esiste un provvedimento che nega o interrompe il beneficio. Solo in questo caso decorrono i termini per reagire.
Verificare lo stato reale nel fascicolo previdenziale è quindi il primo passo per capire quale strada seguire.
I termini di impugnazione (spesso decadenziali)
Contro i provvedimenti INPS in materia previdenziale il percorso ordinario è il ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell'Istituto, disciplinato dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 639/1970. I termini per proporlo sono brevi e decadenziali: lasciarli scadere può precludere la tutela successiva.
Esaurita o decorsa la fase amministrativa, si apre la strada dell'azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro, anch'essa soggetta a termini di decadenza per le prestazioni previdenziali. Per l'ADI, il D.L. 48/2023 prevede uno specifico canale di riesame e di ricorso avverso le decisioni sulla misura.
Data la loro natura, questi termini vanno individuati con precisione caso per caso: consigliamo di verificarli tempestivamente sul provvedimento ricevuto, che ne riporta di regola l'indicazione.
Quando l'INPS chiede la restituzione
Capita che l'Istituto pretenda la restituzione di somme già erogate: è la ripetizione dell'indebito, regolata in via generale dall'art. 2033 c.c. In materia previdenziale opera però un temperamento: l'art. 52 della L. 88/1989 limita la ripetibilità delle prestazioni già corrisposte quando ricorre la buona fede del percettore e l'indebito non deriva da dolo o da omessa comunicazione a suo carico.
In concreto, la richiesta di restituzione non è sempre dovuta per intero: molto dipende dall'origine dell'errore e dalla condotta del beneficiario. Anche l'atto di recupero è impugnabile nei termini.
Cosa fare in concreto
- Verifica lo stato reale della prestazione nel fascicolo previdenziale INPS, senza fermarti alle date che circolano online.
- Distingui subito tra ritardo tecnico (attesa) e provvedimento sfavorevole (reazione con termini decadenziali).
- Comunica tempestivamente all'INPS ogni nuova attività lavorativa o variazione reddituale, per non perdere o dover restituire la NASpI.
- Controlla i termini indicati sul provvedimento e valuta il ricorso amministrativo o giudiziario prima della loro scadenza.
- Conserva ogni documento (domanda, provvedimenti, comunicazioni, ISEE, Patto di attivazione) utile a dimostrare la tua posizione, anche in caso di richiesta di indebito.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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