Pagamento con assegno e onere della prova: chi deve dimostrare cosa
La consegna di un assegno non estingue automaticamente il debito: di regola vale come pagamento "salvo buon fine". La giurisprudenza di legittimità torna sul riparto dell'onere della prova tra debitore e creditore, valorizzando il dovere di cooperazione di quest'ultimo nella riscossione. Un tema che incide sui rapporti commerciali e sulla gestione dei mancati incassi.
Il fatto e perché conta
Nei rapporti commerciali il pagamento tramite assegno è prassi diffusa. Ma la consegna del titolo non equivale, di per sé, all'estinzione del debito. Questo genera contenzioso: il debitore sostiene di aver pagato, il creditore lamenta di non aver incassato. Chi deve provare cosa?
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito i principi in materia, sottolineando che il creditore non può restare passivo: su di lui grava un dovere di cooperazione nella riscossione del titolo ricevuto.
> Nota: l'estremo puntuale della pronuncia (Sezione e numero) è da verificare sulla massima ufficiale prima di ogni utilizzo processuale.
Inquadramento normativo
Occorre distinguere due situazioni.
La prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum) è regolata dall'art. 1197, comma 1, c.c.: il debitore si libera eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta solo con il consenso del creditore, e l'effetto liberatorio è immediato.
Diverso è il caso della consegna di un assegno. Qui opera la regola generale per cui la dazione di un titolo di credito vale, salvo patto contrario, pro solvendo: l'obbligazione non si estingue con la consegna, ma con l'effettivo incasso. Il riferimento sistematico è l'art. 1197, comma 2, c.c., che per la cessione di un credito in luogo dell'adempimento stabilisce che «l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti». La consegna dell'assegno segue la medesima logica: non paga chi consegna il titolo, ma chi mette il creditore in condizione di riscuoterlo.
Sul riparto probatorio vale l'art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il debitore che eccepisce l'avvenuto pagamento deve dunque dimostrare la consegna dell'assegno. Ma se il titolo, per fatto imputabile al creditore, non è stato presentato all'incasso nei termini, la posizione muta.
Implicazioni pratiche
La distinzione pro solvendo / pro soluto è il vero nodo operativo. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dell'assegno è pro solvendo: il debito si estingue con l'incasso. Solo un patto espresso di accettazione pro soluto trasferisce sul creditore il rischio del mancato buon fine.
Entra qui in gioco la cooperazione del creditore. L'assegno bancario va presentato al pagamento entro i termini fissati dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni): otto giorni se pagabile nella stessa piazza di emissione, quindici se pagabile altrove. La mancata presentazione tempestiva incide sulle azioni di regresso e può riflettersi sulla stessa allocazione del rischio del mancato incasso.
Per il creditore, quindi, ricevere l'assegno non basta: deve attivarsi per riscuoterlo. Per il debitore, la consegna del titolo va documentata, ma non lo libera automaticamente finché il pagamento non è andato a buon fine.
Cosa fare in concreto
- Mettete per iscritto la natura del pagamento. Se volete che la consegna dell'assegno estingua subito il debito (pro soluto), pattuitelo espressamente: in assenza vale la regola pro solvendo.
- Documentate la consegna. Conservate ricevute, quietanze, corrispondenza e la copia del titolo, con data e causale.
- Presentate l'assegno nei termini. Rispettate gli otto/quindici giorni previsti dal R.D. 1736/1933: la tardività può pregiudicare il regresso.
- Formalizzate il mancato incasso. In caso di assegno non pagato, attivate tempestivamente protesto e azioni di recupero, conservando ogni evidenza dell'attività svolta.
- Verificate la clausola contrattuale. Nei contratti ricorrenti inserite una previsione chiara sulle modalità di pagamento e sugli effetti della consegna di titoli di credito.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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