Condominio

Terrazza a livello: chi paga il rifacimento del parapetto

Il parapetto di una terrazza a livello non è un elemento di utilità comune: il suo rifacimento grava sul solo proprietario esclusivo, non sul condominio. Un principio confermato dalla giurisprudenza recente, con ricadute concrete su chi delibera e su chi paga. Distinguere ciò che è comune da ciò che non lo è evita spese indebite e delibere impugnabili.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

La terrazza a livello è quella che sostituisce, in tutto o in parte, la copertura dell'edificio e allo stesso tempo funge da pavimento e spazio esterno per una singola unità immobiliare. Da questa doppia natura nasce un equivoco ricorrente: quali costi restano in capo al proprietario e quali si ripartiscono tra i condòmini?

La questione torna spesso sui tavoli delle assemblee proprio in occasione del rifacimento del parapetto, cioè della barriera di protezione che delimita la terrazza. La giurisprudenza, anche di merito (si veda il Tribunale di Nocera Inferiore, in linea con la Cassazione), ha chiarito che il costo di questo intervento spetta in via esclusiva al proprietario della terrazza.

Inquadramento normativo

Il principio si fonda sulla distinzione tra le parti che svolgono una funzione di copertura per l'intero edificio e quelle che servono unicamente l'unità immobiliare a cui la terrazza appartiene.

La terrazza a livello, come il lastrico solare, ha una funzione mista: protegge i piani sottostanti (utilità comune) e allo stesso tempo consente il godimento esclusivo al suo proprietario. Per questo la manutenzione dell'impermeabilizzazione e delle strutture di copertura viene ripartita tra proprietario e condominio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il parapetto, invece, non copre nulla e non serve i piani inferiori. Assolve una funzione di protezione e delimitazione a esclusivo vantaggio di chi utilizza la terrazza. Non essendo un elemento di utilità comune, la relativa spesa resta interamente a carico del proprietario esclusivo.

Un eventuale addossamento del costo al condominio, deliberato in assemblea, espone la delibera all'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 del Codice civile, norma che disciplina l'impugnabilità delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento.

Implicazioni pratiche

Per il proprietario della terrazza, il messaggio è diretto: il rifacimento del parapetto è una spesa propria, non ripartibile. Pretendere che il condominio contribuisca significa esporsi a contestazioni e, in caso di delibera favorevole, a un provvedimento poi annullabile.

Per gli altri condòmini, la conseguenza è simmetrica: se l'assemblea approva la ripartizione di una spesa che non è comune, chi ha votato contro o era assente può impugnare la delibera nei termini di legge (sessanta giorni). Chi ha già versato la propria quota può agire per la restituzione di quanto pagato indebitamente.

Per l'amministratore, si tratta di un profilo di responsabilità. Sottoporre al voto una spesa che grava per legge su un singolo proprietario, o eseguire un pagamento non dovuto con fondi comuni, può generare contestazioni e richieste di risarcimento. L'amministratore ha il dovere di distinguere correttamente la natura della spesa prima di iscriverla in bilancio o portarla in assemblea.

Attenzione, infine, alla distinzione con altri interventi: se il rifacimento del parapetto è imposto per ragioni di sicurezza che riguardano l'intero fabbricato, o se il parapetto integra un elemento decorativo della facciata comune, la valutazione può cambiare. Ogni caso va esaminato in concreto.

Cosa fare in concreto

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.