Lavoro

Pensione anticipata contributiva a 64 anni: requisiti e importo minimo

La pensione anticipata contributiva consente l'uscita dal lavoro a 64 anni prima della vecchiaia ordinaria, ma solo per chi rientra nel sistema contributivo puro e supera precise soglie sull'importo dell'assegno. I requisiti contributivi sono stati inaspriti dalla Legge di Bilancio 2024. Vediamo condizioni, valori da verificare e verifiche preliminari da compiere.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Di cosa parliamo

Accanto alla pensione di vecchiaia (67 anni) e alla pensione anticipata ordinaria per anzianità contributiva, l'ordinamento prevede un canale a 64 anni riservato a una platea specifica: chi ha una posizione contributiva interamente nel sistema contributivo, cioè privo di anzianità al 31 dicembre 1995.

Si tratta di un'opzione a requisiti particolari. Non è una via generalizzata: chi ha contributi versati prima del 1996 segue regole diverse. È bene chiarirlo subito, perché su questo punto si concentrano gran parte degli equivoci.

Inquadramento normativo

Il metodo di calcolo contributivo nasce con la legge n. 335/1995 (riforma Dini), che ha superato il sistema retributivo per i nuovi assicurati.

Il canale di uscita a 64 anni è disciplinato dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), nella parte dedicata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti "contributivi puri"). La disposizione è stata modificata dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha inasprito i requisiti contributivi e ridefinito le soglie sull'importo dell'assegno.

È opportuna una precisazione tecnica: il comma 11 dell'art. 24 riguarda la pensione anticipata ordinaria per anzianità contributiva (quella basata solo sugli anni di versamento, a prescindere dall'età), che è cosa diversa dal canale contributivo a 64 anni. Confondere i due istituti porta a valutazioni errate.

I requisiti in sintesi

Per accedere occorrono, in linea generale:

Avvertenza importante: i valori numerici (assegno sociale, trattamento minimo, coefficienti di trasformazione, soglie del requisito contributivo per anno) si aggiornano periodicamente. Vanno confermati con riferimento all'anno effettivo di pensionamento, sulla base dei dati INPS vigenti. Su questa materia non esistono numeri validi per sempre.

Perché il legislatore lega l'accesso all'importo

Qui sta la logica di fondo. Il sistema contributivo pesa l'assegno sui versamenti effettivi: chi ha carriera piena e continua matura un trattamento adeguato, chi ha carriera discontinua no.

Subordinare l'uscita anticipata al raggiungimento di una soglia minima di assegno serve a evitare che si vada in pensione con importi troppo bassi rispetto alla vita residua. Il tetto e le soglie non sono ostacoli formali: misurano la sostenibilità individuale della scelta.

La L. 213/2023 ha anche previsto, in fase di prima liquidazione e fino alla vecchiaia, un limite massimo all'importo erogabile (parametrato a un multiplo del trattamento minimo), con meccaniche che nel tempo sono state oggetto di correttivi e distinzioni tra settore privato e pubblico impiego. Il valore esatto e la durata del tetto vanno verificati per l'anno di decorrenza.

Le agevolazioni per le madri

Sono previste soglie ridotte sull'importo minimo per le lavoratrici con figli: la riduzione è tanto maggiore quanto più numerosa è la prole. È un correttivo che riconosce l'impatto della genitorialità sulla continuità contributiva.

I moltiplicatori esatti applicabili nel biennio in corso vanno letti sul testo vigente e sulle circolari INPS di riferimento, perché anche questi parametri sono stati ritoccati.

Implicazioni pratiche

Il profilo più esposto è quello delle carriere discontinue e dei lavoratori autonomi: soggetti che spesso raggiungono l'età ma non la soglia di importo, o che maturano i contributi con periodi misti di lavoro dipendente e autonomo.

Per queste posizioni la valutazione non può essere fatta "a occhio": serve un calcolo puntuale sull'estratto conto contributivo aggiornato.

Cosa fare in concreto

  1. Richiedere l'estratto conto contributivo aggiornato sul portale INPS e verificare la completezza dei periodi accreditati.
  2. Segnalare eventuali contributi mancanti o errati con istanza di rettifica, prima di qualsiasi calcolo di decorrenza.
  3. Verificare l'appartenenza al sistema contributivo puro (assenza di anzianità al 31/12/1995): è il presupposto del canale a 64 anni.
  4. Simulare l'importo dell'assegno e confrontarlo con la soglia minima vigente nell'anno di uscita previsto.
  5. Confrontare le alternative (anticipata ordinaria, vecchiaia, eventuali misure temporanee) prima di presentare domanda.

Consigliamo di avviare queste verifiche con congruo anticipo rispetto alla data di uscita ipotizzata: i tempi di rettifica contributiva possono essere lunghi.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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