Pensione anticipata contributiva a 64 anni: requisiti e cautele
Andare in pensione prima dei 67 anni resta possibile, ma la strada anticipata contributiva a 64 anni impone tre requisiti distinti: età, anzianità di versamenti e un importo minimo dell'assegno. Le soglie economiche sono state ritoccate dalle ultime leggi di bilancio e cambiano ogni anno. Capire cosa serve davvero evita scelte affrettate e periodi senza reddito.
Il quadro: una via possibile, non automatica
La pensione anticipata cosiddetta "contributiva" consente di lasciare il lavoro a 64 anni anziché attendere i 67 della pensione di vecchiaia. Non si tratta però di un canale aperto a tutti: la disciplina è pensata per chi ha una carriera interamente ricadente nel sistema contributivo e richiede, contemporaneamente, un requisito anagrafico, uno contributivo e uno economico.
L'assenza anche di uno solo di questi elementi preclude l'accesso. Per questo è opportuno ragionare sui tre requisiti separatamente, senza dare per scontato che l'età anagrafica basti da sola.
Inquadramento normativo
Il riferimento principale è la disciplina della pensione anticipata contributiva introdotta dalla riforma del 2011, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214/2011) e successive modifiche. La cornice del sistema contributivo resta quella della L. n. 335/1995 (riforma Dini).
L'accesso a questa forma di uscita è riservato a chi ha il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996. La presenza di contributi anteriori a tale data colloca il lavoratore nel sistema misto e, di regola, esclude questo specifico canale: è un punto su cui verificare con attenzione l'estratto conto, perché anche pochi contributi "ante 1996" possono cambiare lo scenario.
Sul piano economico, le ultime leggi di bilancio (da ultimo la L. n. 213/2023) hanno rivisto la soglia dell'assegno rispetto all'assegno sociale, prevedendo importi minimi differenziati anche in funzione del numero di figli. I moltiplicatori e le condizioni di dettaglio vanno confermati sulla normativa vigente al 2026 e sulle circolari applicative INPS, poiché i valori sono soggetti a rivalutazione annuale.
I tre requisiti in concreto
Requisito anagrafico. È richiesto il compimento dei 64 anni di età.
Requisito contributivo. Occorre almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Sono generalmente esclusi dal computo i periodi accreditati in modo figurativo per alcune causali: anche qui la verifica puntuale è essenziale.
Requisito economico. L'assegno maturato deve raggiungere un importo minimo parametrato all'assegno sociale. La legge di bilancio 2024 ha innalzato tale soglia e ha previsto valori ridotti per chi ha figli. Poiché l'assegno sociale viene rivalutato ogni anno, la cifra soglia varia: le stime effettuate su valori di annualità precedenti non sono affidabili.
A questi elementi si aggiunge il tema della "finestra mobile", ossia l'intervallo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva decorrenza del trattamento. La durata della finestra dipende dalla tipologia di prestazione e dalle riforme succedutesi nel tempo, e va verificata sulla normativa in vigore al momento della domanda.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore dipendente o autonomo che si avvicina ai 64 anni, il messaggio operativo è duplice. Da un lato, l'uscita anticipata è concretamente praticabile. Dall'altro, il requisito economico è quello che più spesso fa saltare il piano: un'anzianità contributiva sufficiente non garantisce automaticamente un assegno di importo adeguato alla soglia.
Il rischio più insidioso riguarda le dimissioni presentate in anticipo rispetto alla conferma formale dell'INPS. Chi rassegna le dimissioni contando su una pensione non ancora certificata può ritrovarsi senza stipendio e senza trattamento pensionistico per mesi, in attesa che decorra la finestra o che l'ente perfezioni la posizione.
Cosa fare in concreto
- Richiedere all'INPS l'estratto conto contributivo e controllarlo voce per voce, con particolare attenzione a eventuali contributi anteriori al 1996.
- Verificare separatamente i tre requisiti (età, 20 anni di contributi, importo minimo dell'assegno) sui valori aggiornati all'anno di riferimento.
- Far calcolare una simulazione aggiornata dell'assegno, considerando che le stime restano provvisorie fino alla certificazione.
- Accertare la durata della finestra mobile applicabile prima di programmare l'ultimo giorno di lavoro.
- Non presentare le dimissioni prima di aver ottenuto conferma formale dei requisiti, per evitare periodi privi di reddito.
Prima di ogni decisione occorre acquisire un quadro certificato della propria posizione, poiché la disciplina è soggetta ad aggiornamenti annuali e le stime provvisorie non vincolano l'ente previdenziale.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.