Contrattualistica

Perizia contrattuale e prescrizione dell'indennizzo assicurativo

Durante una perizia contrattuale l'assicurato non può ancora agire per ottenere l'indennizzo: l'importo è in via di determinazione. La Cassazione ha chiarito che, in questo intervallo, il termine di prescrizione non decorre. Una precisazione rilevante per chiunque abbia stipulato polizze su merci, furto o danni e si trovi a discutere la quantificazione del danno con la compagnia.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Un assicurato attiva la copertura per un sinistro. La polizza prevede, in caso di disaccordo sull'ammontare del danno, una perizia contrattuale: l'importo dell'indennizzo viene affidato alla determinazione di esperti nominati dalle parti. Le operazioni peritali, però, richiedono tempo. Nel frattempo, il termine di prescrizione per agire contro la compagnia continua a scorrere?

La questione è arrivata alla Cassazione, che ha affrontato il rapporto tra le operazioni peritali e il decorso dei termini. Il principio: finché la perizia è in corso e l'indennizzo non è determinato, la prescrizione non matura.

> *Nota di redazione: gli estremi della pronuncia delle Sezioni Unite (numero e anno) sono da verificare presso la fonte ufficiale prima di citarli come definitivi.*

Inquadramento normativo

Il diritto all'indennizzo derivante da contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, secondo comma, c.c.). Si tratta di un termine breve, pensato per la rapida definizione dei rapporti assicurativi.

Il punto centrale è però un altro principio: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Se l'assicurato non è ancora in grado di esercitare la propria pretesa, il termine non inizia – o non prosegue – a correre. È questa la norma corretta da richiamare, distinta dall'art. 2934 c.c., che disciplina l'estinzione del diritto per effetto dell'inerzia del titolare ma non fonda la regola sulla "impossibilità di agire".

Durante la perizia contrattuale l'indennizzo è, per definizione, in corso di accertamento. L'assicurato non può pretendere una somma che non è ancora stata quantificata. Da qui la conclusione: il termine biennale non decorre per tutta la durata delle operazioni peritali.

Perizia contrattuale e arbitrato: una distinzione utile

La perizia contrattuale non è un arbitrato. È una forma di arbitraggio (art. 1349 c.c.): le parti affidano a terzi non la decisione di una controversia, ma l'accertamento tecnico di un elemento del rapporto – qui, l'ammontare del danno. Gli esperti non giudicano chi ha ragione; determinano un dato vincolante per le parti.

La distinzione conta. L'arbitro risolve una lite; il perito contrattuale completa il contratto fissando un valore. Proprio perché la perizia non è un giudizio sul diritto, ma un passaggio necessario alla sua quantificazione, il diritto all'indennizzo non è ancora azionabile finché la determinazione non è conclusa.

Implicazioni pratiche

Per l'assicurato il messaggio è chiaro: il tempo trascorso in perizia non gioca a sfavore. Una prescrizione che appare maturata sulla carta potrebbe in realtà non esserlo, se in quel periodo erano in corso le operazioni peritali.

Si pensi al caso del gioielliere con polizza furto sulla merce, ma il principio vale per qualsiasi attività con coperture su beni, danni o eventi catastrofali: la fase di determinazione del danno può durare mesi, e quel periodo va scomputato dal calcolo del termine.

Per la compagnia assicurativa, all'opposto, l'eccezione di prescrizione va valutata con prudenza: non basta contare due anni dal sinistro, occorre verificare se e quando si è svolta la perizia.

Resta fermo un limite: la sospensione opera solo durante le operazioni peritali. Conclusa la perizia e determinato l'indennizzo, il termine riprende a decorrere. Da quel momento l'assicurato deve attivarsi per ottenere il pagamento, eventualmente interrompendo la prescrizione con atto di costituzione in mora (art. 2943 e 1219 c.c.).

Cosa fare in concreto

Conclusa la perizia, dunque, il termine torna a correre: la non decorrenza è un intervallo, non un'esenzione definitiva.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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