Lavoro

Permessi 104 e congedi: verso regole più severe negli adempimenti INPS

Circolano indicazioni su un inasprimento degli adempimenti INPS per la gestione dei permessi ex Legge 104 e dei congedi straordinari, con nuovi obblighi nella compilazione del flusso UniEmens dal settembre 2026. Il diritto sostanziale del lavoratore non cambia; cambiano forma e rigore della denuncia contributiva, con rischi sanzionatori per il datore in caso di errore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Premessa: una fonte da verificare

Le modifiche di cui si discute sarebbero introdotte da un messaggio INPS collocato a luglio 2026, con un nuovo parametro tecnico nel flusso UniEmens dedicato a permessi ex Legge 104 e congedi straordinari.

Segnaliamo con chiarezza che gli estremi puntuali di questa fonte non risultano ad oggi verificabili in via ufficiale. Prima di adeguare le procedure aziendali è indispensabile riscontrare l'esistenza e il contenuto esatto del provvedimento sul portale INPS e nella documentazione tecnica UniEmens. In assenza di conferma, i riferimenti che seguono vanno letti in forma prudenziale.

Ciò premesso, la logica dell'intervento — maggiore rigore nella valorizzazione dei dati contributivi legati a permessi e congedi — è coerente con l'evoluzione degli ultimi anni e merita attenzione operativa.

Inquadramento normativo

I permessi retribuiti per l'assistenza a familiari con disabilità grave trovano fondamento nell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: tre giorni mensili, coperti da indennità a carico INPS e da contribuzione figurativa.

Il congedo straordinario è disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. È retribuito con un'indennità e coperto da contribuzione figurativa. La durata massima è di due anni, ma si tratta di un massimale complessivo nell'arco dell'intera vita lavorativa e per ciascun soggetto assistito: non un plafond annuale né rinnovabile. La distinzione è rilevante ai fini del calcolo e della corretta esposizione nel flusso.

Sul piano sanzionatorio contributivo il riferimento è l'art. 116, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma distingue l'omissione — mancato o ritardato versamento di somme correttamente denunciate — dall'evasione, che presuppone il mancato assolvimento con occultamento del rapporto o delle retribuzioni. Le sanzioni civili sono sensibilmente più gravose nel secondo caso. Un errore formale nel flusso, se genera un'esposizione contributiva difforme, può quindi avere ricadute economiche non trascurabili.

Implicazioni pratiche

Occorre tenere distinti due piani.

Piano sostanziale. Il diritto del lavoratore ai permessi e al congedo non subisce modifiche. Requisiti, presupposti e misura dell'indennità restano quelli di legge.

Piano formale e contributivo. Qui si concentrerebbe l'inasprimento: una valorizzazione più stringente dei dati nel flusso mensile UniEmens, con minore tolleranza per incongruenze tra giorni fruiti, importi indennizzati e conguagli esposti. In pratica, il margine per correzioni tardive o approssimazioni si riduce, e cresce l'esposizione al recupero contributivo con sanzioni.

Un punto va ribadito con fermezza: la responsabilità della corretta denuncia contributiva resta in capo al datore di lavoro anche quando la gestione è delegata al consulente del lavoro. La delega professionale organizza il lavoro, non trasferisce la responsabilità verso l'ente previdenziale. Il datore risponde degli errori esposti nel flusso a proprio nome.

Per le aziende con più dipendenti che fruiscono di permessi o congedi, l'effetto atteso è un aumento del carico di controllo interno e un dialogo più frequente con lo studio che cura le paghe.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la fonte. Prima di ogni adeguamento, riscontrate sul portale INPS l'esistenza e il contenuto esatto del provvedimento e delle relative specifiche tecniche UniEmens. Non modificate le procedure sulla base di notizie non confermate.
  2. Mappate i rapporti interessati. Individuate i dipendenti che fruiscono di permessi ex art. 33 L. 104/1992 e di congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, con la ricostruzione dei periodi già goduti.
  3. Ricostruite il residuo del congedo. Per ciascun soggetto assistito verificate quanto del massimale biennale complessivo è già stato utilizzato, anche presso precedenti datori.
  4. Allineatevi con il consulente del lavoro. Definite chi controlla cosa e con quale periodicità, ricordando che la responsabilità della denuncia resta vostra.
  5. Predisponete un controllo a campione sui flussi. Verificate la coerenza tra giornate fruite, indennità e conguagli prima dell'invio, per intercettare errori che potrebbero tradursi in recupero contributivo ex art. 116 L. 388/2000.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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