Lavoro

Permessi per la malattia del figlio: cosa prevede la legge

Quando un figlio si ammala, il genitore lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro. La legge distingue però in base all'età del bambino: sotto i tre anni l'assenza è illimitata, tra i tre e gli otto anni il limite è di cinque giorni annui per ciascun genitore. La retribuzione, invece, dipende dal contratto collettivo applicato.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 giugno 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

La materia è disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La norma riconosce a entrambi i genitori, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio, con due regimi distinti in base all'età.

Per il figlio di età inferiore a tre anni (art. 47, comma 1) l'astensione è ammessa per tutta la durata della malattia, senza alcun tetto massimo annuo. Per il figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni (art. 47, comma 2) il diritto è invece contenuto nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

È importante non confondere questo istituto con altri congedi. La soglia dei quattordici anni, talvolta citata, riguarda il congedo parentale (artt. 32 e seguenti del medesimo decreto), che ha presupposti e disciplina differenti ed è stato di recente rimodulato dal D.Lgs. n. 105/2022, in attuazione della direttiva europea sull'equilibrio tra vita professionale e vita familiare. Sono cose diverse: il congedo per malattia del figlio non prevede alcuna fascia ordinaria estesa fino a quattordici anni.

Il nodo della retribuzione

Il punto più delicato è economico. L'astensione per malattia del figlio è un'assenza giustificata, ma la legge non la qualifica come integralmente retribuita. Il T.U. non prevede, in via generale, un'indennità a carico dell'INPS per questi giorni.

Ne consegue che il trattamento economico dipende dal contratto collettivo (CCNL) applicato al rapporto: alcuni contratti prevedono la conservazione totale o parziale della retribuzione, altri no. Prima di assentarsi è quindi essenziale verificare la disciplina contrattuale di settore.

Assenza autonoma e comporto

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda il periodo di comporto, cioè l'arco temporale entro il quale il lavoratore in malattia conserva il posto. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo, distinto dalla malattia personale del dipendente: per sua natura non incide sul comporto del lavoratore, perché tutela un evento diverso (la salute del figlio, non quella del genitore). Resta opportuno, in caso di contestazioni, ricostruire con precisione la causale di ciascuna assenza nella documentazione aziendale.

I figli con handicap grave

Una tutela rafforzata opera quando il figlio è portatore di handicap in situazione di gravità accertata. In questo caso trova applicazione l'art. 33 della L. n. 104/1992, che riconosce permessi specifici (di norma tre giorni mensili) e ulteriori diritti, cumulabili secondo le condizioni di legge. Si tratta di un regime separato, da valutare caso per caso anche in relazione al verbale di accertamento.

Implicazioni pratiche

Per il genitore lavoratore le conseguenze sono concrete. L'età del figlio determina se l'assenza sia potenzialmente illimitata o contingentata. La condizione economica del periodo di assenza non è scontata e va verificata a monte. La corretta qualificazione dell'assenza, infine, evita che venga erroneamente imputata alla malattia personale e quindi conteggiata nel comporto.

Per il datore di lavoro, la classificazione dell'assenza incide sulla gestione delle presenze, sui conteggi retributivi e sull'eventuale richiesta di documentazione medica.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica l'età del figlio: sotto i tre anni l'astensione segue la durata della malattia; tra i tre e gli otto anni hai a disposizione cinque giorni lavorativi annui.
  2. Procurati il certificato medico attestante la malattia del figlio e conservane copia: è il presupposto dell'assenza giustificata.
  3. Consulta il tuo CCNL per capire se e in che misura i giorni siano retribuiti, evitando sorprese in busta paga.
  4. Comunica tempestivamente l'assenza al datore di lavoro, specificando la causale corretta (malattia del figlio) e non genericamente "malattia".
  5. Se il figlio ha un handicap grave, valuta i permessi ex art. 33 L. 104/1992: la disciplina è più ampia e va richiesta con la documentazione idonea.

Nei casi dubbi, soprattutto quando si sovrappongono congedo per malattia del figlio, congedo parentale e permessi L. 104, consigliamo di ricostruire per iscritto il quadro delle assenze prima di formalizzare le richieste.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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