Personalità giuridica per gli ETS: come si acquista tramite il RUNTS
Un ente del Terzo settore può operare con o senza personalità giuridica. La differenza non è formale: incide sulla responsabilità di chi agisce in nome dell'ente. Il Codice del Terzo Settore prevede una via semplificata per acquistarla, fondata sull'iscrizione al RUNTS e sul controllo del notaio sul patrimonio minimo. Vediamo requisiti, passaggi e tempi.
Perché la personalità giuridica conta
Un ente del Terzo Settore (ETS) può esistere e operare anche senza personalità giuridica. La scelta, però, ha conseguenze concrete sul piano della responsabilità.
Negli ETS privi di personalità giuridica, chi agisce in nome e per conto dell'ente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte, insieme all'ente stesso. In altri termini: se l'ente non paga, il creditore può rivolgersi direttamente al patrimonio di chi ha agito.
Con l'acquisto della personalità giuridica, invece, l'ente diventa un soggetto autonomo e distinto. Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio. È la ragione principale per cui molti enti scelgono di dotarsene.
Il quadro normativo
Prima della riforma del Terzo settore, la personalità giuridica si otteneva tramite il procedimento davanti a Prefetture o Regioni disciplinato dal DPR 361/2000 e dall'art. 42-bis del Codice civile. Quella via resta per gli enti comuni.
Per gli ETS, invece, l'art. 22 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) introduce un percorso dedicato e semplificato: la personalità giuridica si acquista con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il meccanismo funziona così. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico. Il notaio verifica la sussistenza delle condizioni di legge, tra cui il patrimonio minimo, e provvede al deposito presso l'ufficio del RUNTS competente. È il controllo notarile a sostituire la vecchia valutazione dell'autorità amministrativa.
Il requisito del patrimonio minimo
L'art. 22 CTS richiede un patrimonio minimo differenziato:
- 15.000 euro per le associazioni;
- 30.000 euro per le fondazioni.
Il requisito non è solo iniziale: deve mantenersi nel tempo. L'art. 22, comma 5, CTS stabilisce che, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione (e, nelle fondazioni, l'organo di controllo) deve ricostituirlo oppure deliberare la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
È un punto spesso sottovalutato: la personalità giuridica si conserva solo finché il presidio patrimoniale regge.
I tempi del procedimento
Il procedimento ha scansioni precise, dettagliate dal DM 106/2020 (regolamento sul funzionamento del RUNTS).
Il notaio deposita l'atto presso l'ufficio del RUNTS entro venti giorni. L'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, procede all'iscrizione. In linea generale i termini di valutazione dell'ufficio si articolano su finestre di sessanta giorni, con la regola del silenzio-assenso in caso di inerzia, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso decreto.
Consigliamo di verificare caso per caso le tempistiche con l'ufficio territorialmente competente, poiché la decorrenza dei termini dipende dalla completezza della documentazione depositata.
Cosa cambia per l'ente
Per il consiglio direttivo e per chi opera in nome dell'ente, l'acquisto della personalità giuridica significa separare il patrimonio personale da quello dell'ente. È una scelta che riduce l'esposizione individuale, ma impone adempimenti strutturati: atto pubblico, patrimonio minimo verificabile e mantenimento del presidio patrimoniale.
Resta inteso che la personalità giuridica non elimina ogni forma di responsabilità: condotte illecite o violazioni di legge continuano a rilevare sul piano personale.
Cosa fare in concreto
- Verificate la forma dell'ente e la coerenza dello statuto con il D.lgs. 117/2017 prima di avviare qualsiasi passaggio.
- Costituite o adeguate il patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 per le fondazioni) e documentatelo in modo chiaro al notaio.
- Predisponete atto costitutivo e statuto per atto pubblico, affidando al notaio la verifica delle condizioni di legge e il deposito al RUNTS.
- Monitorate nel tempo il patrimonio: se cala di oltre un terzo per perdite, attivate subito gli adempimenti dell'art. 22, comma 5, CTS.
- Seguite l'iter presso l'ufficio del RUNTS competente, verificando documentazione e termini per evitare sospensioni del procedimento.
Il quadro normativo del Terzo settore è in costante evoluzione: eventuali future semplificazioni andranno valutate solo quando effettivamente in vigore. Prima di operare, è opportuno verificare la normativa aggiornata al momento della scelta.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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