Terzo Settore

Assistenza agli anziani non autosufficienti: il nuovo Piano consolida senza riformare

Il nuovo Piano Nazionale per l'assistenza agli anziani non autosufficienti conferma l'assetto esistente senza introdurre le riforme strutturali previste dalla Legge 33/2023. Il Patto per un Nuovo Welfare, che riunisce 61 organizzazioni del terzo settore, denuncia risorse insufficienti e obiettivi disattesi. Anziani e famiglie restano in larga parte privi di risposte adeguate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Il 1° luglio 2026 il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, coalizione che raccoglie 61 organizzazioni del terzo settore, ha diffuso un giudizio critico sul nuovo Piano Nazionale per l'assistenza agli anziani non autosufficienti.

La valutazione è netta: il Piano consolida il sistema attuale più di quanto lo riformi. Mancano interventi strutturali e le risorse stanziate restano insufficienti rispetto alla dimensione del bisogno. Il rilievo centrale riguarda la mancata attuazione degli obiettivi fissati dalla Legge 33/2023.

Inquadramento normativo

La Legge 23 marzo 2023, n. 33 ha delegato il Governo a riformare le politiche per gli anziani, con particolare attenzione alla condizione di non autosufficienza. L'obiettivo dichiarato era superare la frammentazione degli interventi socio-sanitari e costruire un Sistema Nazionale per la Popolazione Anziana Non Autosufficiente (SNAA), capace di integrare le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali oggi gestite da soggetti diversi.

La delega prevedeva strumenti precisi: una valutazione multidimensionale unificata del bisogno, un punto unico di accesso ai servizi, la revisione dell'indennità di accompagnamento verso una "prestazione universale" graduata sull'intensità del bisogno. Il decreto attuativo (D.lgs. 29/2024) ha recepito solo in parte questo impianto, rinviando molti passaggi a provvedimenti successivi e a fasi sperimentali. Il Piano oggetto delle critiche si colloca in questa cornice: dovrebbe tradurre in azione la riforma, ma secondo il terzo settore ne tradisce l'ambizione, limitandosi a razionalizzare l'esistente.

Implicazioni pratiche

Per gli enti del terzo settore che operano nell'assistenza agli anziani — cooperative sociali, associazioni, fondazioni gestori di servizi domiciliari e residenziali — il quadro resta instabile. La conferma dell'assetto attuale significa continuare a lavorare con finanziamenti frammentati e regole differenziate da Regione a Regione.

La "prestazione universale", pensata per sostenere economicamente famiglie e caregiver, rimane in fase sperimentale e con requisiti di accesso stringenti. Ciò limita la platea dei beneficiari e riduce l'effetto di sollievo atteso dalla riforma.

Per le famiglie l'impatto è diretto: senza un punto unico di accesso realmente operativo, la ricerca di servizi resta a carico del nucleo familiare, che deve orientarsi tra ASL, Comuni e Ambiti Territoriali Sociali con procedure disomogenee. La denuncia di anziani e famiglie "ancora soli" fotografa questa distanza tra norma e attuazione.

Gli enti gestori devono inoltre considerare che l'affidamento dei servizi passa spesso attraverso procedure di coprogettazione e coprogrammazione ex artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). La stabilità delle risorse pubbliche incide sulla sostenibilità di questi rapporti.

Cosa fare in concreto

Uno sguardo d'insieme

La vicenda conferma un problema ricorrente delle riforme di sistema: la distanza tra l'impianto legislativo e la sua attuazione concreta. Una delega ambiziosa può restare in gran parte sulla carta se i decreti e i piani applicativi non ne recepiscono la logica e non ne finanziano gli strumenti.

Per gli operatori del terzo settore ciò significa continuare a muoversi in un contesto giuridico in transizione, dove la corretta lettura delle norme regionali e la partecipazione ai procedimenti di programmazione restano leve concrete di tutela per gli assistiti.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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