Piano Nazionale dell'Economia Sociale: cosa attendersi
Il Forum Terzo Settore ha accolto con favore il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, valorizzando finanziamenti, formazione dei volontari e collaborazione tra terzo settore e amministrazioni pubbliche. Si tratta di un documento di indirizzo che apre prospettive interessanti, ma i benefici concreti dipenderanno dagli atti attuativi. Vediamo cosa cambia davvero per gli enti del terzo settore e come prepararsi.
Il contesto: un documento di indirizzo
Il Forum Terzo Settore, di recente, ha espresso un giudizio positivo sul Piano Nazionale dell'Economia Sociale, individuando come punti qualificanti il rafforzamento dei finanziamenti, la formazione del volontariato e la cooperazione strutturata tra enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni.
Una premessa metodologica è doverosa. Il Piano è un documento di indirizzo programmatico: fissa obiettivi e priorità, ma non attribuisce di per sé diritti immediatamente azionabili. La differenza rispetto agli atti attuativi — decreti, bandi, avvisi pubblici — è sostanziale. Il documento programmatico traccia la rotta; solo gli atti successivi rendono operative le singole misure, con requisiti, dotazioni finanziarie e scadenze definite.
Inquadramento normativo
Il quadro di riferimento resta il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017, di seguito CTS). Due profili meritano attenzione.
Il primo riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. L'art. 55 CTS disciplina gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, cioè le forme di collaborazione tra amministrazioni ed ETS per definire e attuare interventi di interesse generale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2020, ha riconosciuto la piena legittimità di questi strumenti, qualificandoli come alternativa collaborativa — e non concorrenziale — rispetto al mercato. È su questo asse che il Piano intende far leva.
Il secondo profilo attiene agli obblighi in materia di volontari. Va qui evitata una frequente ambiguità: l'obbligo di copertura assicurativa dei volontari è disciplinato dall'art. 18 CTS, che impone la copertura contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi. Distinta è la disciplina del registro dei volontari, prevista dall'art. 17 CTS, che impone l'annotazione dei volontari non occasionali. Sono due adempimenti separati, entrambi presupposto per operare in regola.
Infine, resta imprescindibile l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): senza iscrizione, l'ente non accede alla qualifica di ETS né ai benefici, fiscali e non, connessi a tale status.
Cosa cambia per gli ETS con il Piano Nazionale dell'Economia Sociale
Per l'ente tipo — associazione, fondazione, impresa sociale — il Piano segnala una direzione, non una certezza. Le opportunità annunciate (nuove linee di finanziamento, percorsi formativi, procedure di co-progettazione più diffuse) diventeranno concrete solo con i relativi provvedimenti.
In concreto, l'ente in regola con gli adempimenti codicistici parte avvantaggiato: l'iscrizione al RUNTS, la corretta gestione del registro dei volontari e la copertura assicurativa sono requisiti abilitanti per la partecipazione a bandi e procedure collaborative. Chi non ha ancora sistemato questi profili rischia di restare escluso proprio quando le misure diventeranno operative.
Un ulteriore effetto atteso riguarda gli enti locali, chiamati a un uso più sistematico della co-programmazione e della co-progettazione. Per gli ETS ciò significa maggiore attenzione ai tavoli di confronto territoriali, sedi in cui si definiscono priorità e progetti prima ancora della pubblicazione dei bandi.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'iscrizione al RUNTS: accertare che i dati siano aggiornati e che siano stati assolti gli obblighi di deposito, presupposto per l'accesso ai benefici e alle procedure.
- Regolarizzare gli adempimenti sui volontari: controllare separatamente la tenuta del registro (art. 17 CTS) e l'esistenza di una polizza assicurativa conforme (art. 18 CTS).
- Monitorare gli atti attuativi: seguire la pubblicazione di decreti e bandi collegati al Piano, distinguendo gli annunci dai provvedimenti effettivamente operativi.
- Presidiare i tavoli territoriali: candidarsi alle procedure di co-programmazione e co-progettazione ex art. 55 CTS attivate dagli enti locali.
- Documentare requisiti e attività: mantenere ordinata la documentazione statutaria, contabile e di rendicontazione, spesso richiesta in fase di ammissione.
Una lettura prudente
Il Piano rappresenta un segnale di attenzione verso l'economia sociale e va valutato con favore. È però prudente non programmare investimenti o assunzioni sulla base di misure soltanto annunciate: le risorse e le condizioni di accesso si conoscono con certezza solo quando i provvedimenti attuativi sono adottati. L'approccio ragionevole è prepararsi ora sul piano degli adempimenti, per essere pronti quando le opportunità diventeranno concrete.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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