Terzo Settore

Piano Nazionale dell'Economia Sociale: cosa cambia per gli enti del Terzo settore

È stato approvato il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, documento programmatico che indirizza le politiche a sostegno del Terzo settore italiano. Il Forum Terzo Settore ne ha sostenuto l'impianto, pur segnalando che servono passi ulteriori sul piano normativo e delle risorse. Per gli enti conta capire cosa è già operativo e cosa resta da attuare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il contesto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, un documento di indirizzo che raccoglie linee strategiche, strumenti finanziari e modelli di collaborazione tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni. Il Forum Terzo Settore ha valutato positivamente la direzione intrapresa, sottolineando però che l'atto programmatico va ora tradotto in misure concrete.

Una precisazione doverosa: alla data di redazione occorre verificare i termini esatti dell'adozione e la pubblicazione ufficiale del testo. Consigliamo di consultare le fonti istituzionali prima di assumere decisioni basate su singole previsioni del Piano.

Inquadramento normativo

Il Piano si colloca nel quadro definito dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dalla disciplina dell'impresa sociale (D.lgs. 112/2017). Sul versante europeo, il riferimento è la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale, adottata nel 2023, che invita gli Stati membri a costruire strategie nazionali di settore.

È importante distinguere due piani. Il Piano è un atto programmatico: fissa obiettivi e priorità (il "cosa"). Gli strumenti operativi — decreti attuativi, bandi, dotazioni di bilancio — costituiscono gli atti attuativi (il "come"). Senza questi ultimi, molte previsioni restano indicazioni di indirizzo prive di effetti diretti per gli enti.

Co-programmazione e co-progettazione: il nodo interpretativo

Il Piano valorizza gli istituti collaborativi previsti dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore. La co-programmazione (art. 55) è il percorso con cui amministrazione ed enti individuano insieme bisogni e obiettivi di un intervento; la co-progettazione definisce poi contenuti e modalità di realizzazione delle attività.

Il punto giuridicamente rilevante è la loro legittimazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, ha riconosciuto che questi strumenti configurano un modello di amministrazione condivisa, fondato sull'articolo 118 della Costituzione, alternativo e non subordinato alle procedure di gara del codice dei contratti. La collaborazione tra PA ed enti non profit non è, in questa lettura, un affidamento concorrenziale mascherato, ma un modulo autonomo di azione amministrativa. Il Piano si muove in continuità con questo indirizzo, che ne rappresenta la base di solidità.

Resta però il rischio, già emerso nella prassi, di un uso improprio: amministrazioni che ricorrono alla co-progettazione per aggirare regole di trasparenza, o enti che vi accedono senza reali requisiti di rappresentatività e radicamento. Il presidio contro questo abuso è procedurale, e passa dalla corretta motivazione dell'avviso pubblico.

Implicazioni pratiche

Per un ente del Terzo settore — associazione, fondazione, cooperativa sociale o impresa sociale — il Piano incide su tre fronti.

Primo, l'accesso agli strumenti finanziari annunciati dipenderà dai successivi provvedimenti attuativi: prima di quelli, non vi sono canali immediatamente attivabili. Secondo, il rafforzamento della co-progettazione premia gli enti strutturati, capaci di documentare esperienza e capacità operativa. Terzo, cresce l'importanza della corretta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), presupposto per accedere alla maggior parte delle misure.

Cosa fare in concreto

Il Piano segna una direzione, ma il suo impatto reale si misurerà sui provvedimenti che seguiranno. Per gli enti conviene prepararsi ora, sul piano organizzativo e documentale, così da essere pronti quando gli strumenti diventeranno operativi.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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