Pignoramento del conto corrente 2026: limiti e minimo vitale
Quanto può prelevare un creditore dallo stipendio o dal conto corrente? La risposta dipende dalla natura della somma, dal momento dell'accredito e dalla soglia del cosiddetto minimo vitale. Le regole restano quelle dell'art. 545 c.p.c., ma il valore concreto delle soglie va aggiornato ogni anno. Ecco il quadro e cosa verificare nel 2026.
Due pignoramenti diversi, regole diverse
Prima di parlare di soglie occorre distinguere due situazioni che spesso vengono confuse.
Il pignoramento presso terzi colpisce lo stipendio o la pensione mentre sono ancora nelle mani del datore di lavoro o dell'ente previdenziale. In questo caso il credito non è ancora entrato sul conto del debitore: viene bloccato alla fonte.
Il pignoramento del saldo su conto corrente colpisce invece somme già accreditate. Qui non si guarda più alla natura originaria del denaro, ma a quanto giace sul conto al momento della notifica.
La distinzione è decisiva perché i limiti applicabili cambiano.
Il quadro normativo: art. 545 c.p.c.
La disciplina di riferimento è l'art. 545 del codice di procedura civile.
Per stipendi e pensioni pignorati presso il terzo (datore o ente), la regola generale è il limite del quinto: il creditore può ottenere al massimo un quinto (20%) della somma netta. Le soglie possono variare in presenza di crediti particolari (ad esempio alimenti) o di più pignoramenti concorrenti.
Un regime distinto vale per la riscossione esattoriale (Agenzia delle Entrate-Riscossione), governata dall'art. 72-ter del d.P.R. 602/1973. La norma prevede limiti progressivi (un decimo, un settimo o un quinto) a seconda dell'importo dello stipendio. Trattandosi di percentuali soggette a interventi normativi periodici, la percentuale applicabile va verificata al momento del pignoramento sul testo vigente della norma.
Il minimo vitale sul conto corrente
Qui interviene la tutela introdotta dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge 132/2015, che ha inserito i commi 7 e 8 dell'art. 545 c.p.c.
Questi commi proteggono le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione sul conto corrente. Il meccanismo è duplice:
- Se l'accredito è anteriore al pignoramento, sul saldo resta impignorabile un importo pari al triplo dell'assegno sociale.
- Se l'accredito avviene lo stesso giorno o dopo la notifica del pignoramento, la somma resta soggetta ai limiti ordinari (ad esempio il quinto), perché è ancora identificabile come stipendio o pensione.
Da qui l'importanza della data di accredito rispetto alla notifica: è il criterio che determina quale tutela si applica.
Quanto vale il minimo vitale nel 2026
Il minimo vitale è ancorato al triplo dell'assegno sociale. L'importo dell'assegno sociale viene però aggiornato ogni anno dall'INPS in base alla rivalutazione (perequazione).
Per il 2026 il valore del triplo dipende quindi dall'importo dell'assegno sociale fissato dalla circolare INPS annuale: solo quel dato, una volta pubblicato, consente di calcolare la soglia esatta impignorabile. In assenza del dato definitivo, l'importo va verificato caso per caso e non può essere dato per certo.
Il trattamento dell'eccedenza
Un punto spesso frainteso riguarda le somme che superano la soglia del triplo dell'assegno sociale.
Sull'eccedenza il pignoramento non è ammesso per l'intero in modo automatico. Continuano ad applicarsi i limiti ordinari a seconda della natura della somma: se si tratta di retribuzione o pensione ancora identificabile come tale, resta il limite del quinto. La parte eccedente non diventa liberamente aggredibile: va valutata la fonte del denaro giacente.
Cosa fare in concreto
- Verificare quando è stato accreditato lo stipendio o la pensione rispetto alla data di notifica del pignoramento: è il dato che stabilisce quale tutela opera.
- Controllare la natura delle somme sul conto (retribuzione, pensione, altro): la protezione del minimo vitale riguarda queste voci, non ogni giacenza.
- Reperire l'importo dell'assegno sociale 2026 dalla circolare INPS aggiornata per calcolare la soglia impignorabile del triplo.
- Distinguere il pignoramento ordinario da quello esattoriale, che segue l'art. 72-ter d.P.R. 602/1973 e percentuali proprie.
- Conservare estratti conto e documentazione degli accrediti, utili in caso di opposizione all'esecuzione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.