Lavoro

Pignoramento del conto corrente: quali somme sono protette

Il pignoramento del conto corrente non travolge ogni somma depositata. La legge distingue tra crediti già accreditati e accrediti successivi, fissando soglie di impignorabilità per stipendi e pensioni. Le regole cambiano a seconda del tipo di reddito e del momento dell'accredito: conoscerle è decisivo sia per il debitore sia per il creditore che vuole agire in modo efficace.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il quadro: non tutto ciò che è sul conto è aggredibile

Quando un creditore pignora il conto corrente del debitore, la banca diventa terzo pignorato e blocca le somme disponibili. Ma il legislatore ha previsto limiti precisi a tutela di chi vive di redditi da lavoro o di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La materia tocca il diritto dell'esecuzione forzata più che il diritto del lavoro in senso stretto: il punto centrale è quanto, di ciò che è depositato, può essere effettivamente prelevato.

Inquadramento normativo

Due norme governano la questione. L'art. 545 c.p.c. fissa i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni: le somme dovute a titolo di retribuzione o pensione sono pignorabili, di regola, nella misura di un quinto.

Per le somme già accreditate sul conto interviene l'art. 545, commi 7 e 8, c.p.c.: se l'accredito è avvenuto prima del pignoramento, le somme sono impignorabili per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale. L'assegno sociale è rivalutato annualmente dall'INPS (nel 2024 pari a circa 534 euro mensili): il valore vigente va sempre verificato nella circolare INPS dell'anno di riferimento. La parte eccedente quel triplo resta pignorabile secondo le regole ordinarie.

Se invece l'accredito è successivo al pignoramento, si applicano i limiti ordinari sulla fonte del credito (un quinto per retribuzioni e pensioni). Per i pignoramenti dell'Agente della riscossione vale poi l'art. 72-ter d.P.R. 602/1973, che gradua le percentuali aggredibili in base all'importo dello stipendio.

Il regime delle pensioni

La pensione gode di una protezione rafforzata. È prevista una quota impignorabile che corrisponde a un minimo vitale, parametrato a un multiplo dell'assegno sociale. Solo la parte di pensione che eccede tale minimo è aggredibile, e comunque nel limite di un quinto.

In altri termini: prima si individua la quota intoccabile rapportata all'assegno sociale, poi si calcola il quinto sull'eccedenza. È un meccanismo a due passaggi che va tenuto distinto dal regime delle retribuzioni.

La Naspi: una questione aperta

L'indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione previdenziale erogata dall'INPS. La sua pignorabilità è oggetto di dibattito: una parte della giurisprudenza tende a includerla tra i crediti tutelati dall'art. 545 c.p.c., trattandosi di erogazione a sostegno del reddito.

Non esiste un orientamento del tutto consolidato. È quindi prudente non assumere automatismi né nel senso della piena pignorabilità né dell'integrale protezione: la valutazione va condotta sul caso concreto, anche alla luce della funzione assistenziale della prestazione.

Implicazioni pratiche

Per il debitore, la differenza tra accredito anteriore e accredito successivo al pignoramento è cruciale: nel primo caso opera la soglia del triplo dell'assegno sociale, nel secondo i limiti ordinari sulla fonte del reddito.

Per il creditore, conoscere queste soglie evita azioni esecutive che si rivelano in tutto o in parte inefficaci e consente di calibrare l'aggressione patrimoniale sulle somme realmente disponibili.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la natura delle somme sul conto: distinguere retribuzioni, pensioni, prestazioni assistenziali e altri proventi, perché ciascuna categoria segue regole diverse.
  2. Accertare la data dell'accredito rispetto alla notifica del pignoramento: è il discrimine tra soglia del triplo dell'assegno sociale e limiti ordinari.
  3. Calcolare il minimo impignorabile aggiornato al valore vigente dell'assegno sociale, consultando la circolare INPS dell'anno in corso.
  4. Proporre tempestiva opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. quando il pignoramento colpisce somme protette: i termini sono brevi e perentori.

È opportuna una valutazione legale preventiva, sia per il debitore che vuole tutelare le somme impignorabili, sia per il creditore che intende agire in modo proporzionato.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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