Lavoro

Pignoramento del conto corrente: quali somme sono protette

Stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente non sono sempre intoccabili. La legge fissa soglie precise e distingue tra somme presenti prima della notifica del pignoramento e accrediti successivi. Questo contributo, di taglio prevalentemente esecutivo con risvolti lavoristici, chiarisce cosa è protetto e cosa no, dal punto di vista del debitore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Una materia a cavallo tra esecuzione e lavoro

Il pignoramento del conto corrente è anzitutto un tema di diritto dell'esecuzione civile. Tocca però da vicino il diritto del lavoro quando le somme presenti sul conto derivano da stipendi o da indennità sostitutive della retribuzione. È su questo punto di contatto che si concentra l'attenzione: capire quanta parte del reddito da lavoro o da pensione resta al riparo dall'aggressione del creditore.

La regola di partenza è semplice: il saldo del conto non è automaticamente protetto. La protezione non riguarda "il conto" in quanto tale, ma la natura delle somme che vi transitano e il momento in cui sono state accreditate.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 545 del codice di procedura civile, che individua i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni. La norma è stata più volte modificata e i suoi commi rinumerati: per questo è prudente verificare il testo vigente al momento della singola procedura.

In sintesi operativa, la legge distingue due scenari.

Le somme accreditate prima della notifica del pignoramento al terzo (la banca) sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale. Le somme accreditate dopo la notifica seguono invece le ordinarie regole di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, di norma nei limiti di un quinto, fatto salvo il minimo vitale pari a una volta e mezza l'assegno sociale per i trattamenti pensionistici.

L'assegno sociale è un parametro mobile, rivalutato ogni anno: la soglia di protezione cambia quindi di anno in anno. Per il 2026 occorre fare riferimento all'importo aggiornato dall'INPS.

Il nodo della NASpI

La NASpI, indennità di disoccupazione, merita una precisazione. Non è uno stipendio in senso stretto, ma è un'indennità sostitutiva della retribuzione. Una parte della dottrina e della giurisprudenza tende ad assimilarla ai redditi da lavoro ai fini dell'art. 545 c.p.c., con conseguente applicazione dei relativi limiti di pignorabilità.

Non si tratta quindi di un reddito privo di tutela in modo assoluto: la questione va valutata caso per caso, in base all'orientamento applicato e alla concreta tracciabilità dell'accredito sul conto. Affermazioni perentorie, in un senso o nell'altro, sono fuori luogo.

Implicazioni pratiche per il debitore

La distinzione tra accrediti anteriori e posteriori alla notifica è decisiva. Una pensione già presente sul conto al momento della notifica resta protetta fino al triplo dell'assegno sociale; le mensilità successive sono aggredibili solo nei limiti ordinari, con salvaguardia del minimo vitale.

Il problema più frequente è probatorio. La banca, di fronte all'ordine del giudice, applica i limiti solo se la natura delle somme è chiaramente identificabile. Un conto su cui confluiscono indistintamente stipendio, NASpI, bonifici di terzi e accrediti vari rende difficile dimostrare quali importi siano protetti.

Data la rivalutazione annuale delle soglie e la frequenza dei casi limite, è opportuna una verifica tecnica della singola posizione, perché un errore nella qualificazione delle somme può tradursi in un blocco eccessivo o, al contrario, nella perdita di una tutela spettante.

Cosa fare in concreto

  1. Identifica la natura delle somme sul conto: distingui stipendio, pensione, NASpI e accrediti di altra origine, perché solo i redditi tutelati godono dei limiti dell'art. 545 c.p.c.
  2. Accerta la data di notifica del pignoramento alla banca: separa con precisione gli accrediti anteriori (protetti fino al triplo dell'assegno sociale) da quelli successivi.
  3. Raccogli la documentazione: estratti conto, cedolini, provvedimenti INPS e causali dei bonifici, utili a dimostrare l'impignorabilità.
  4. Verifica la soglia aggiornata dell'assegno sociale per l'anno in corso, trattandosi di parametro rivalutato annualmente.
  5. Valuta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se ritieni che siano state pignorate somme protette, nei termini e nelle forme di legge.

Dal lato del creditore, la stessa analisi serve a calibrare l'azione esecutiva ed evitare istanze destinate a essere ridimensionate.

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Contributo a carattere informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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