Lavoro

Pignoramento della pensione nel 2026: limiti e tutele

Chi percepisce una pensione e ha un debito si chiede quanto possa essergli sottratto. La risposta cambia a seconda del punto in cui avviene il prelievo: presso l'ente previdenziale o sul conto corrente. Il 2026 non stravolge l'impianto, ma richiede attenzione agli importi aggiornati e alle diverse regole applicabili. Ecco cosa prevede la normativa e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 agosto 2026 ·4 min

Perché la domanda non ha una risposta unica

La pensione non è pignorabile senza limiti. La legge distingue due momenti diversi, ciascuno con regole proprie: il pignoramento delle somme prima che arrivino sul conto (cioè presso l'INPS o l'ente previdenziale) e il pignoramento delle somme già accreditate sul conto corrente. Confondere i due piani porta a errori di calcolo e a contestazioni facilmente evitabili.

Inquadramento normativo

Il riferimento centrale è l'art. 545 del codice di procedura civile, che disciplina i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni.

Quando il pignoramento colpisce la pensione presso l'ente che la eroga, opera una tutela del cosiddetto *minimo vitale*: una quota della pensione deve restare al pensionato per garantirne il sostentamento. La misura di tale quota è frutto di un orientamento consolidato — che trae origine, tra l'altro, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 506/2002 — e viene tradizionalmente individuata dalla prassi nel doppio dell'assegno sociale. Si tratta, va detto con chiarezza, di un criterio di derivazione giurisprudenziale e di prassi, non di una soglia scolpita in una norma espressa: per questo il calcolo va sempre verificato nel caso concreto. Sulla parte eccedente il minimo vitale, il pignoramento opera nei limiti ordinari (in genere un quinto).

Quando invece le somme sono già accreditate sul conto corrente, la disciplina è diversa e si articola in due ipotesi previste dall'art. 545 c.p.c.:

È la distinzione più fraintesa in materia: il triplo dell'assegno sociale tutela ciò che era già sul conto quando arriva il pignoramento, non ogni futuro accredito.

Un regime particolare vale infine per la riscossione dei tributi: l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 fissa scaglioni specifici per il pignoramento operato dall'Agente della riscossione (storicamente un decimo fino a determinate soglie, un settimo e un quinto per importi superiori). Questi scaglioni vanno però verificati alla normativa vigente nel 2026, perché soggetti a possibili modifiche: non vanno assunti come dato immutabile.

Implicazioni pratiche

Per il pensionato la conseguenza è concreta: il *quantum* effettivamente prelevabile dipende dall'importo dell'assegno sociale in vigore nell'anno, che costituisce il parametro di calcolo sia per il minimo vitale sia per la soglia sul conto. L'assegno sociale è aggiornato annualmente e il suo valore è reperibile nelle comunicazioni ufficiali INPS: è da lì che si ricava il moltiplicatore da applicare, con riserva di verifica alla data del pignoramento.

Attenzione al concorso di più pignoramenti: se sulla stessa pensione gravano crediti di natura diversa (alimentari, tributari, ordinari), i limiti si combinano secondo regole complesse e il risultato non è la semplice somma delle percentuali. In questi casi il calcolo va fatto caso per caso, spesso con l'assistenza di un professionista.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la fonte del prelievo. Controlla se il pignoramento colpisce la pensione presso l'INPS o le somme sul conto corrente: le regole cambiano radicalmente.
  2. Recupera l'importo aggiornato dell'assegno sociale per l'anno in corso dalle comunicazioni ufficiali INPS: è il parametro su cui si calcolano minimo vitale e soglia sul conto.
  3. Distingui gli accrediti anteriori da quelli successivi al pignoramento sul conto: solo i primi godono della tutela del triplo dell'assegno sociale.
  4. Segnala eventuali crediti impignorabili o già tutelati presenti sul conto, per evitare prelievi indebiti.
  5. In caso di più pignoramenti o di prelievi apparentemente sproporzionati, richiedi una verifica del calcolo: l'errore nell'applicazione delle soglie è frequente e contestabile.

Consigliamo di non attendere l'accredito del prelievo per reagire: gli strumenti di opposizione hanno termini precisi e un intervento tempestivo consente di correggere errori di calcolo prima che si consolidino.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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