Pignoramento della pensione nel 2026: limiti e tutele
Nel 2026 la pensione resta un reddito protetto: la legge fissa una quota impignorabile agganciata all'assegno sociale e limita il prelievo sull'eccedenza. Ma le regole cambiano a seconda che la somma sia ancora presso l'INPS o già accreditata sul conto. Distinguere i tre scenari è decisivo per capire quanto un creditore può effettivamente trattenere.
Il quadro: la pensione è un reddito protetto
La pensione non può essere aggredita senza limiti. Il legislatore riconosce che una parte dell'assegno serve a garantire un minimo di sussistenza e la sottrae al pignoramento. Il punto è capire *dove* si trovano le somme al momento del prelievo: le regole sono diverse per la pensione ancora in erogazione presso l'ente e per gli importi già confluiti sul conto corrente.
Inquadramento normativo
La disciplina è contenuta nell'art. 545 del codice di procedura civile, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con L. 6 agosto 2015 n. 132.
Per la pensione in erogazione la norma stabilisce che è impignorabile la parte corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (quindi pari a una volta e mezza l'assegno sociale). Sulla sola eccedenza — cioè sulla parte di pensione che supera tale soglia — il pignoramento è ammesso ma nel limite di un quinto.
Per le somme già accreditate sul conto corrente valgono due regole distinte:
- se l'accredito è anteriore al pignoramento, resta impignorabile un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
- se l'accredito è successivo al pignoramento, la somma è aggredibile secondo i limiti ordinari applicabili alla pensione (dunque con la protezione del minimo vitale e il limite di un quinto sull'eccedenza).
Questa tripartizione — pensione in erogazione, accrediti anteriori, accrediti successivi — è la chiave per non confondere le soglie.
Il caso della riscossione erariale
Un discorso a parte riguarda i crediti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli scaglioni progressivi previsti dall'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 (un decimo, un settimo o un quinto a seconda dell'importo) sono espressamente riferiti a stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro. La loro applicazione alle pensioni non è automatica e va valutata caso per caso: in linea di principio la pensione resta assistita dalla protezione del minimo vitale dell'art. 545 c.p.c. È quindi opportuno verificare a quale titolo e con quali limiti l'ente della riscossione procede.
Implicazioni pratiche per il pensionato
Il dato più importante è che la protezione non è un valore fisso: dipende dall'importo dell'assegno sociale, che viene rivalutato annualmente. Il calcolo delle soglie 2026 richiede quindi il valore aggiornato dell'assegno sociale per quell'anno.
Attenzione poi alla posizione delle somme. La stessa mensilità gode di una tutela più ampia se ancora in mano all'INPS, e di una tutela diversa una volta accreditata sul conto. Su questo si gioca spesso l'esito concreto: la banca, ricevuto l'atto, blocca le somme e occorre far emergere la loro natura previdenziale per applicare i limiti corretti. In assenza di prova, il rischio è che vengano trattate come giacenza generica.
È un principio ormai consolidato nella prassi delle esecuzioni che l'impignorabilità operi solo se la natura pensionistica delle somme è documentabile: gli estratti conto e le causali di accredito diventano decisivi.
Cosa fare in concreto
- Verifica l'importo aggiornato dell'assegno sociale 2026 e calcola le soglie applicabili al tuo caso (una volta e mezza per la pensione in erogazione; il triplo per gli accrediti anteriori sul conto).
- Individua dove si trovano le somme al momento del pignoramento: presso l'INPS o già sul conto corrente. La regola applicabile dipende da questo.
- Conserva e produci la documentazione che attesta la natura previdenziale degli accrediti: estratti conto, causali, comunicazioni INPS.
- Se il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, controlla a quale titolo procede e se sta applicando limiti riferiti a redditi da lavoro anziché la tutela della pensione.
- Leggi con attenzione l'atto notificato e le relative scadenze, verificando che le soglie impignorabili siano state rispettate.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.