Lavoro

Pignoramento di stipendio, pensione e conto: quando è totale e quali limiti valgono

Il pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente non è mai libero: la legge fissa soglie di impignorabilità che variano in base alla natura del credito e del reddito. Capire quando l'aggressione può diventare totale, e quando invece resta parziale, è decisivo per chi subisce un'esecuzione. Ecco il quadro aggiornato dei limiti e degli errori più frequenti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 luglio 2026 ·4 min

Il quadro generale

Quando un creditore ottiene un titolo esecutivo può aggredire il reddito e i risparmi del debitore. La legge, però, non consente il prelievo integrale: l'art. 545 c.p.c. individua le somme parzialmente o totalmente impignorabili, distinguendo tra retribuzioni, pensioni e altre entrate.

La regola cardine per lo stipendio del lavoratore dipendente è quella del quinto: lo stipendio può essere pignorato nella misura massima di un quinto (20%) per i crediti ordinari. La stessa frazione vale, in via generale, per le pensioni, ma con un correttivo importante che vedremo subito.

Pensioni: il minimo vitale

Per le pensioni opera una tutela ulteriore: è impignorabile una quota corrispondente al minimo vitale, individuato nel doppio dell'assegno sociale. In concreto, la parte di pensione pari a quella soglia non può essere toccata; solo l'eccedenza è aggredibile, e comunque nel limite del quinto.

Su questo punto va usata cautela nelle citazioni: la disciplina è contenuta nell'art. 545 c.p.c. nella formulazione vigente, ma l'esatta numerazione del comma è cambiata a seguito delle riforme. Consigliamo di fare riferimento all'articolo nel suo complesso, verificando il testo aggiornato, anziché a un comma specifico che può risultare non più corrispondente.

Da ricordare inoltre che l'importo dell'assegno sociale è rivalutato ogni anno: la soglia del minimo vitale va quindi ricalcolata sui valori dell'annualità di riferimento, non su cifre fisse.

Crediti fiscali: gli scaglioni dell'Agente della Riscossione

Quando a procedere è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti tributari, non si applica il quinto secco, bensì gli scaglioni previsti dall'art. 72-ter del d.p.r. 602/1973. Si tratta di una disciplina speciale che sostituisce la regola ordinaria.

Secondo tale meccanismo, la misura pignorabile cresce per fasce di reddito: una frazione ridotta per gli stipendi più bassi, un decimo o un settimo per le fasce intermedie, fino al quinto per gli importi superiori. È essenziale evitare la confusione, ricorrente anche negli atti, tra quinto ordinario e scaglioni fiscali: per la Riscossione valgono sempre gli scaglioni.

Anche qui una nota di aggiornamento: i valori delle soglie di reddito (storicamente ancorati a 2.500 e 5.000 euro mensili) vanno verificati alla luce delle eventuali modifiche normative, prima di applicarli a un caso concreto.

Il concorso di più crediti

Quando concorrono cause di diversa natura — ad esempio un credito alimentare insieme a un credito ordinario — la legge fissa un tetto complessivo: il pignoramento non può superare, nel cumulo, la metà della retribuzione. La disposizione è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c. Anche in questo caso, data la nuova numerazione post-riforma, è preferibile citare l'articolo nella formulazione vigente senza legarsi a un numero di comma che potrebbe non corrispondere.

Il conto corrente

Un errore frequente è confondere il pignoramento alla fonte (presso il datore o l'ente pensionistico) con quello del saldo di conto corrente. La disciplina introdotta dal d.l. 83/2015 e trasfusa nell'art. 545 c.p.c. distingue due ipotesi.

Per le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento, è impignorabile l'importo pari al triplo dell'assegno sociale; l'eccedenza è aggredibile per intero. Per gli accrediti successivi al pignoramento, restano invece operanti i limiti ordinari (quinto o scaglioni).

Il problema della prova

Sul conto corrente il vero nodo è probatorio. La banca non distingue automaticamente tra stipendio, pensione e altre entrate: vede solo un saldo. Sta al debitore dimostrare la provenienza delle somme e la data degli accrediti, per invocare la soglia di impignorabilità. Senza documentazione (buste paga, cedolini, estratti conto), la tutela rischia di restare sulla carta.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la natura del credito: distinguete subito se il pignoramento proviene da un creditore ordinario o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché cambiano le regole applicabili.
  2. Recuperate la documentazione bancaria: procuratevi estratti conto e cedolini che provino origine e data degli accrediti, indispensabili per opporre le soglie di impignorabilità.
  3. Controllate i valori aggiornati: ricalcolate assegno sociale e scaglioni fiscali sull'annualità corrente, non su importi storici.
  4. Contestate gli eccessi: se il prelievo supera i limiti di legge, valutate una tempestiva opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
  5. Non attendete: i termini per reagire sono brevi e la mancata reazione consolida il pignoramento.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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