Lavoro

Pignoramento del TFR: limiti di legge e tutela del lavoratore

Il trattamento di fine rapporto può essere aggredito dai creditori, ma la legge fissa limiti precisi a seconda che il TFR sia ancora presso il datore di lavoro o già accreditato sul conto corrente. Conoscere queste soglie è decisivo per capire quale parte della somma resta effettivamente al lavoratore e come reagire a un atto di pignoramento.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 luglio 2026 ·4 min

Il fatto: un credito che non è mai del tutto libero

Il TFR è, per la maggior parte dei lavoratori, la somma più consistente maturata durante l'intera vita professionale. Proprio per questo è un obiettivo frequente dei creditori, dal fornitore rimasto insoluto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La domanda pratica è sempre la stessa: quanto di quel denaro può essere effettivamente prelevato? La risposta cambia in modo netto a seconda del momento e del luogo in cui il TFR si trova.

Inquadramento normativo

La norma cardine è l'art. 545 del codice di procedura civile, che disciplina i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e trattamento di fine rapporto. Per i crediti ordinari la regola generale è quella del quinto: il TFR ancora nella disponibilità del datore di lavoro può essere pignorato presso terzi (art. 543 e seguenti c.p.c.) nella misura massima di un quinto del suo ammontare.

Quando invece il TFR è già stato accreditato sul conto corrente, si applica la disciplina introdotta dal D.L. 83/2015, convertito con modificazioni nella L. 132/2015, che ha aggiunto specifici commi all'art. 545 c.p.c. Occorre distinguere:

La distinzione è tecnica ma decisiva: una volta che il TFR diventa un saldo di conto corrente, la tutela non è più automatica sull'intero importo.

Il caso particolare della riscossione erariale

Quando il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si applica il limite generale del quinto ma la disciplina speciale dell'art. 72-ter del DPR 602/1973, con scaglioni distinti in base all'importo mensile della retribuzione o del trattamento:

Contrariamente a un'idea diffusa, quindi, sulle somme più contenute la riscossione pubblica incide in misura ridotta rispetto al quinto ordinario. Conoscere lo scaglione applicabile consente di verificare se l'importo trattenuto è corretto.

Implicazioni pratiche per il lavoratore

Dal punto di vista di chi subisce il pignoramento, la conseguenza operativa è chiara: il momento in cui il TFR viene incassato cambia il livello di protezione.

Finché la somma è presso il datore di lavoro, opera il tetto del quinto (o gli scaglioni erariali). Una volta accreditata in banca, la tutela si riduce alla soglia del triplo dell'assegno sociale per gli importi già presenti sul conto al momento del pignoramento.

È inoltre frequente che gli atti di pignoramento eccedano i limiti di legge o non tengano conto delle somme impignorabili. In questi casi lo strumento di reazione esiste, ma è soggetto a termini stringenti.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica dove si trova il TFR: se è ancora presso il datore, si applica il quinto; se è già in banca, controlla la data dell'accredito rispetto a quella del pignoramento.
  2. Calcola la soglia impignorabile: per le somme accreditate prima del pignoramento, quantifica il triplo dell'assegno sociale vigente e verifica quale parte del saldo resta protetta.
  3. Controlla lo scaglione erariale: se il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confronta la trattenuta con le percentuali dell'art. 72-ter DPR 602/1973.
  4. Reagisci nei termini corretti: contro il diritto del creditore a procedere si propone opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; contro vizi formali dell'atto o del procedimento si propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta a decadenza in venti giorni.
  5. Raccogli la documentazione bancaria: gli estratti conto che dimostrano la natura e la data dell'accredito sono spesso determinanti per far valere l'impignorabilità.

Conclusione

Il TFR non gode di una protezione assoluta, ma di una tutela articolata che varia secondo il momento e il tipo di creditore. È opportuno intervenire tempestivamente alla ricezione dell'atto: i termini di opposizione sono brevi e la ricostruzione documentale della provenienza delle somme richiede tempo. La corretta lettura dell'art. 545 c.p.c. e delle norme collegate consente di quantificare con precisione ciò che resta al lavoratore.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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