Polizza assicurativa dell'amministratore di condominio: è obbligatoria?
L'assicurazione professionale dell'amministratore di condominio non è imposta in via generale dalla legge: scatta solo a determinate condizioni o quando la decide l'assemblea. Capire la differenza è decisivo per i condòmini che vogliono tutelarsi dagli errori di gestione e per gli amministratori che intendono operare in regola con l'incarico ricevuto.
Il punto di partenza
La domanda è ricorrente nelle assemblee: l'amministratore è tenuto ad avere una polizza assicurativa che copra i danni derivanti dalla sua attività? La risposta richiede una distinzione netta. Non esiste un obbligo assicurativo generale e automatico per chiunque assuma l'incarico. Esiste però la possibilità che la copertura diventi necessaria, in due casi precisi.
Inquadramento normativo
La disciplina è contenuta nell'art. 1129 del Codice civile, che regola nomina, revoca e doveri dell'amministratore. Il comma 3 prevede che l'assemblea, contestualmente alla nomina o alla conferma, possa subordinare l'incarico alla stipula di una polizza di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Si tratta quindi di una facoltà dell'assemblea, non di un obbligo di legge.
La stessa norma aggiunge una previsione rilevante: se l'amministratore esegue lavori straordinari il cui importo supera il proprio compenso annuo, la polizza deve adeguarsi (essere stipulata o integrata) per coprire l'intero importo dei lavori deliberati. Qui l'assicurazione, di fatto, diventa imposta dalla situazione concreta.
La cornice si completa con due riferimenti. L'art. 1176 c.c. fissa il parametro della diligenza professionale: l'amministratore risponde secondo la diligenza del buon professionista, non quella media del cittadino comune. L'art. 1136 c.c. detta i quorum assembleari, ossia le maggioranze necessarie per deliberare validamente, anche sulla nomina e sulle condizioni dell'incarico.
Quando la polizza è davvero necessaria
Riassumendo, la copertura diventa vincolante in due ipotesi.
La prima è la decisione dell'assemblea: i condòmini possono legare la validità dell'incarico alla presenza della polizza. In questo caso l'amministratore privo di copertura non rispetta una condizione del mandato.
La seconda è l'adeguamento per lavori straordinari che eccedono il compenso annuo: in presenza di interventi di importo elevato, la polizza va attivata o estesa fino a coprire il valore dei lavori.
Fuori da questi casi, l'assenza di assicurazione non rende di per sé invalida la nomina. Resta però una scelta gestionale poco prudente, perché in caso di errore i danni gravano sul patrimonio personale dell'amministratore e, a cascata, sulla concreta possibilità dei condòmini di essere risarciti.
Implicazioni pratiche per i condòmini
Per chi vive nel condominio, la polizza non è un dettaglio burocratico. È lo strumento che garantisce un soggetto solvibile al quale rivolgersi se l'amministratore commette un errore: una scadenza fiscale non rispettata, una morosità non gestita, un pagamento eseguito due volte.
Senza copertura, il risarcimento dipende dalla capienza patrimoniale del singolo professionista. Con la copertura, interviene la compagnia entro i massimali pattuiti.
Implicazioni pratiche per l'amministratore
Per l'amministratore, la polizza è anzitutto una tutela personale. Considerato il livello di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c., il margine di responsabilità è ampio. Disporre di una copertura adeguata significa non esporre il proprio patrimonio a richieste risarcitorie potenzialmente rilevanti.
Va inoltre ricordato un obbligo distinto, ma collegato alla buona gestione: l'apertura di uno specifico conto corrente intestato al condominio, sul quale far transitare tutte le somme. La trasparenza contabile riduce il rischio di contestazioni e, indirettamente, di sinistri assicurativi.
Cosa fare in concreto
- Verificate il verbale di nomina: controllate se l'assemblea ha subordinato l'incarico alla stipula della polizza e con quali massimali.
- Chiedete copia della polizza e accertatevi che sia in corso di validità e coerente con la dimensione del condominio.
- Prima di approvare lavori straordinari, confrontate l'importo con il compenso annuo dell'amministratore: se lo supera, pretendete l'adeguamento della copertura.
- Controllate il conto corrente condominiale: deve essere intestato al condominio e mostrare tutti i movimenti di gestione.
- Mettete a verbale ogni richiesta di copertura assicurativa, così da rendere la condizione vincolante per l'incarico.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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