Contrattualistica

Polizza D&O e clausola company reimbursement: i limiti di validità

Le polizze D&O proteggono il patrimonio di amministratori e sindaci dalle azioni di responsabilità. Una clausola tipica obbliga l'assicuratore a rimborsare la società per quanto questa abbia anticipato all'amministratore danneggiante. La giurisprudenza di legittimità torna a precisare entro quali limiti tale meccanismo regge, con particolare riguardo al confine invalicabile dell'inassicurabilità del dolo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Di cosa parliamo: la polizza D&O e il company reimbursement

La polizza D&O (*Directors & Officers liability*) copre la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Serve a evitare che un'azione di responsabilità intacchi il patrimonio personale di chi gestisce l'impresa.

Accanto alla copertura diretta dell'esponente (cosiddetta *Side A*), molte polizze contengono una clausola di company reimbursement (*Side B*): l'assicuratore non paga il manager, ma rimborsa la società che ha già anticipato somme a favore dell'amministratore — ad esempio le spese legali o l'indennizzo a un terzo danneggiato. È una clausola diffusa e, in linea di principio, legittima. Il problema è capire dove finisce la sua validità.

L'inquadramento normativo: due norme da non confondere

Due disposizioni del codice civile reggono l'intera materia, e vanno tenute distinte.

L'art. 1917 c.c. disciplina l'assicurazione della responsabilità civile: definisce l'oggetto del contratto, ossia l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare a un terzo in conseguenza del fatto dannoso. È la cornice strutturale della copertura.

L'art. 1900 c.c. stabilisce invece i limiti soggettivi: l'assicuratore non risponde dei sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato. Qui sta il punto tecnico spesso frainteso. Per la colpa grave l'esclusione è derogabile per patto: le polizze RC e D&O regolarmente estendono la copertura alla colpa grave, e tale pattuizione è valida. Per il dolo, invece, l'inassicurabilità è inderogabile: nessuna clausola può coprire il danno volontariamente cagionato, perché contrasta con l'ordine pubblico e con la funzione stessa del contratto assicurativo, che non può trasformare l'illecito intenzionale in un evento garantito.

È quindi errato presentare dolo e colpa grave come fattispecie ugualmente fuori copertura: solo il dolo resta escluso in modo assoluto.

Responsabilità verso la società e verso i terzi

L'amministratore può rispondere su due fronti distinti. Verso la società, tramite l'azione sociale di responsabilità (artt. 2392 ss. c.c.), per la violazione dei doveri gestori. Verso i terzi e i creditori sociali, quando la sua condotta cagiona loro un danno diretto (artt. 2394 e 2395 c.c.).

La clausola di company reimbursement si innesta soprattutto nel primo scenario: la società anticipa somme connesse alla posizione dell'amministratore e ne chiede il ristoro all'assicuratore. La criticità è evidente quando la stessa società sarebbe il soggetto danneggiato dall'atto gestorio. In questi casi occorre verificare che il meccanismo di rimborso non finisca per coprire, in via indiretta, una condotta dolosa dell'esponente: ciò che non è assicurabile in via diretta non può diventarlo per il tramite del rimborso alla società.

La ratio: il limite del dolo regge anche per il rimborso

L'orientamento di legittimità conferma un principio coerente con il sistema: la validità della clausola di rimborso non altera i limiti soggettivi della copertura. La via del company reimbursement non può aggirare l'art. 1900 c.c. nella parte inderogabile. Se l'evento dannoso è riconducibile al dolo dell'amministratore, l'assicuratore non è tenuto a rimborsare la società, perché si tratterebbe comunque di coprire un illecito intenzionale.

Resta invece valida la copertura — diretta o tramite rimborso — dei danni da colpa anche grave, ove così pattuito. La pronuncia, in questa lettura, non innova ma rafforza l'indirizzo consolidato sull'inassicurabilità del dolo, applicandolo al meccanismo del rimborso societario.

*Nota: gli estremi puntuali della singola pronuncia vanno sempre verificati nella fonte ufficiale prima di ogni utilizzo argomentativo.*

Cosa cambia in concreto

Per le società e per gli amministratori assicurati, il messaggio è netto: la polizza D&O non è uno scudo contro le proprie scelte intenzionalmente dannose. La clausola di rimborso protegge dalla gestione negligente, non dalla mala fede.

Cosa fare in concreto

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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