Contrattualistica

Polizza D&O: i limiti di validità secondo la Cassazione

Con la sentenza n. 18458/2026 la Cassazione torna sulla polizza D&O, l'assicurazione che copre la responsabilità di amministratori e dirigenti. I giudici hanno chiarito entro quali limiti è valida la clausola che impone all'assicuratore di rimborsare alla società le somme che questa ha già versato all'amministratore responsabile del danno. Una pronuncia rilevante per società, organi gestori e compagnie.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Di cosa parliamo

La polizza D&O (acronimo di *Directors and Officers*) è il contratto con cui una società assicura la responsabilità civile dei propri amministratori e dirigenti. In sostanza, se un amministratore causa un danno nell'esercizio delle sue funzioni ed è chiamato a risarcirlo, interviene la compagnia assicurativa.

La Cassazione, con la sentenza n. 18458/2026, si è occupata di una clausola particolare: quella che obbliga l'assicuratore non a pagare direttamente il terzo danneggiato, ma a rimborsare alla società le somme che quest'ultima ha già versato all'amministratore responsabile del danno. La Corte ha precisato fino a che punto questo meccanismo regge sul piano della validità contrattuale.

Inquadramento normativo

La polizza D&O rientra nello schema dell'assicurazione della responsabilità civile disciplinata dall'art. 1917 del Codice civile. La norma prevede che l'assicuratore sia tenuto a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto.

Il punto critico affrontato dalla Corte riguarda la causa del contratto, cioè la funzione che esso deve concretamente svolgere. Una clausola che sposti la prestazione dal risarcimento del danno verso una mera reintegrazione patrimoniale a favore della società può alterare la funzione tipica dell'assicurazione della responsabilità civile. La Cassazione ha valutato se, e in che misura, un simile assetto sia compatibile con la disciplina degli artt. 1917 e seguenti c.c. e con i limiti generali di meritevolezza degli interessi (art. 1322 c.c.).

Il ragionamento dei giudici muove da un principio: l'assicurazione della responsabilità civile non può tradursi in uno strumento che neutralizzi del tutto le conseguenze patrimoniali di una condotta dannosa, fino a svuotare la funzione deterrente della responsabilità dell'amministratore. La clausola di rimborso alla società resta valida, ma entro confini precisi e a condizione che non finisca per coprire indiscriminatamente ogni esborso.

Implicazioni pratiche

Per le società, la pronuncia incide sul modo di strutturare le coperture a favore degli organi gestori. Una clausola formulata in termini troppo ampi rischia di non produrre l'effetto sperato: in caso di contestazione, la copertura potrebbe essere ridimensionata o ritenuta inefficace nella parte eccedente i limiti riconosciuti dalla Corte.

Per gli amministratori, l'effetto è duplice. Da un lato, la sentenza ribadisce che la polizza non è un salvacondotto: la responsabilità per le condotte più gravi resta personale. Dall'altro, conferma che una copertura ben costruita continua a svolgere la sua funzione di protezione del patrimonio personale.

Per le compagnie assicurative, la decisione orienta la redazione dei testi contrattuali. Le clausole di rimborso indiretto vanno scritte con attenzione, distinguendo le ipotesi coperte da quelle che, per la natura della condotta, non possono rientrare nella garanzia.

Il punto comune a tutti i destinatari è che la formulazione letterale della clausola diventa decisiva. Una stesura generica espone al rischio di contenzioso e a esiti incerti proprio nel momento in cui la copertura serve davvero.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di affrontare la revisione delle coperture prima che si verifichi un sinistro: è in quel momento che le criticità di formulazione emergono, spesso quando non c'è più margine per correggerle.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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