Condominio

Polizza danni per conto altrui: quando il condominio può agire

L'Arbitro assicurativo, con la decisione 427/2026, ha precisato quando il condominio può richiedere il risarcimento in presenza di una polizza danni per conto altrui e su chi grava l'onere della prova. Una questione ricorrente nella gestione dei sinistri condominiali, che tocca i rapporti tra amministratore, singoli condomini e compagnia assicurativa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Le polizze condominiali coprono spesso danni che colpiscono non l'intero edificio, ma singole unità immobiliari o parti di proprietà esclusiva. Si parla allora di assicurazione per conto altrui: il condominio stipula il contratto, ma il beneficiario del risarcimento è un altro soggetto, tipicamente il condomino danneggiato.

Da qui il problema pratico: chi può chiedere il pagamento alla compagnia? Il condominio, che ha firmato la polizza, o solo il singolo proprietario titolare dell'interesse assicurato? La decisione 427/2026 dell'Arbitro assicurativo affronta proprio questo nodo, definendo anche i contorni dell'onere della prova.

Inquadramento normativo

La figura è disciplinata dall'art. 1891 del Codice civile, che regola l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. La norma distingue due posizioni: il contraente, che stipula e paga il premio, e l'assicurato, cioè il titolare dell'interesse protetto, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Il secondo comma dell'art. 1891 c.c. attribuisce all'assicurato i diritti nascenti dalla polizza. Il contraente, però, non è del tutto estraneo: conserva un ruolo nella gestione del rapporto e, in determinate condizioni, può attivarsi. La questione è capire fino a che punto il condominio — contraente — possa sostituirsi al condomino nella richiesta risarcitoria.

L'Arbitro ha valorizzato la coerenza tra titolarità dell'interesse assicurato e legittimazione a chiedere l'indennizzo, richiedendo che chi agisce dimostri il proprio titolo e l'entità del danno subìto.

Cosa cambia nella pratica condominiale

La decisione ha effetti concreti sulla gestione dei sinistri. Quando il danno riguarda una parte comune — facciata, tetto, impianti condivisi — il condominio è tipicamente il soggetto legittimato, perché titolare dell'interesse.

Quando invece il danno colpisce una proprietà esclusiva, la legittimazione tende a spostarsi sul singolo condomino assicurato. Il condominio, in questi casi, può avere un ruolo di impulso o di supporto, ma la richiesta risarcitoria e la relativa documentazione devono ricondursi al titolare dell'interesse.

Sul piano probatorio, l'indicazione è netta: non basta invocare l'esistenza della polizza. Chi chiede il risarcimento deve provare il verificarsi del sinistro, il nesso con la garanzia prestata e l'ammontare del danno. La compagnia, a sua volta, può contestare copertura, quantum ed eventuali cause di esclusione.

Per l'amministratore ciò significa non poter dare per scontata la propria legittimazione ad agire per danni che ricadono su unità immobiliari private. Un'azione promossa dal soggetto sbagliato rischia di essere respinta a prescindere dal merito.

Cosa fare in concreto

Una riflessione finale

La decisione 427/2026 richiama a un principio semplice ma spesso trascurato: la polizza va letta prima del sinistro, non dopo. Chiarire in anticipo chi è contraente e chi è assicurato evita contenziosi e richieste inefficaci. Nella gestione condominiale, dove convivono interessi comuni e proprietà esclusive, questa distinzione è decisiva per far valere concretamente le coperture assicurative.

Consigliamo agli amministratori di sottoporre le polizze in essere a una verifica periodica, così da mappare in anticipo le legittimazioni e i relativi oneri probatori.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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