Polizze infortuni e infezioni virali: cosa copre davvero il contratto
Con la sentenza n. 22774 del 6 luglio 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio spesso trascurato: le infezioni virali non rientrano nella nozione contrattuale di infortunio, salvo espressa previsione. La pronuncia riguarda milioni di polizze e impone a chi le sottoscrive un controllo attento delle clausole, per evitare di scoprire troppo tardi un rifiuto di indennizzo.
Il caso e la decisione
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, con sentenza n. 22774 del 6 luglio 2026, ha respinto la richiesta di indennizzo avanzata da un assicurato che aveva contratto un'infezione virale, ritenendola coperta dalla propria polizza infortuni. Secondo i giudici, in assenza di una clausola che estenda espressamente la garanzia a questo tipo di evento, l'infezione non può essere ricondotta alla definizione di infortunio contenuta nel contratto.
La decisione non introduce una regola nuova, ma consolida un orientamento: il contenuto della copertura si misura sulle parole del contratto, non sull'aspettativa dell'assicurato.
Inquadramento normativo
La nozione di infortunio nelle polizze private è di natura convenzionale: sono le condizioni generali di contratto a definirne il perimetro. Nella prassi assicurativa, l'infortunio è comunemente descritto come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Un'infezione virale, per definizione, non risponde al requisito della causa violenta ed esterna in senso tecnico: l'agente patogeno agisce dall'interno dell'organismo e non con quella immediatezza traumatica che caratterizza l'infortunio. Da qui l'esclusione, salvo che la polizza preveda una specifica estensione (ad esempio per il contagio conseguente a determinate professioni sanitarie).
Sul piano interpretativo, l'art. 1362 c.c. impone di ricercare la comune intenzione delle parti, mentre l'art. 1370 c.c. stabilisce che le clausole inserite nelle condizioni generali predisposte da un contraente si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Quest'ultima regola, tuttavia, opera solo in presenza di un'ambiguità effettiva: se il contratto è chiaro nell'escludere le infezioni, non c'è spazio per un'interpretazione estensiva.
Implicazioni pratiche
Per il consumatore la conseguenza è diretta. La copertura infortuni non è un ombrello universale sulla salute: protegge da eventi traumatici, non da malattie o infezioni, se non nei limiti espressamente pattuiti.
Questo significa che il rifiuto di indennizzo da parte della compagnia, quando l'evento non rientra nella definizione contrattuale, non è necessariamente un abuso: può essere l'applicazione corretta di una clausola che l'assicurato non aveva letto o compreso al momento della firma.
Attenzione anche alle clausole limitative della responsabilità e alle esclusioni: quando restringono i diritti dell'assicurato, richiedono ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. una specifica approvazione per iscritto. La verifica della validità di queste clausole è spesso il punto decisivo in un contenzioso.
Per le imprese e i professionisti che offrono polizze a dipendenti o clienti, la pronuncia è un invito alla trasparenza informativa: descrivere con chiarezza i limiti della copertura riduce il rischio di controversie e di responsabilità precontrattuale.
Cosa fare in concreto
- Leggi la definizione di infortunio nelle condizioni generali prima di sottoscrivere: è lì che si stabilisce cosa è coperto e cosa no.
- Verifica le esclusioni e le estensioni: controlla se malattie, infezioni o pandemie sono espressamente incluse o escluse, e a quali condizioni.
- Controlla la doppia firma sulle clausole limitative: se mancano le sottoscrizioni specifiche richieste dall'art. 1341 c.c., la clausola può essere inefficace.
- Conserva la documentazione medica e contrattuale: in caso di sinistro, la prova dei fatti e del testo pattuito è determinante.
- Contesta per iscritto un eventuale rifiuto entro i termini, prima di agire, valutando con un legale la fondatezza della posizione della compagnia.
La lezione della sentenza è semplice: nel contratto assicurativo il rischio maggiore non è sempre l'evento, ma la clausola che nessuno ha letto.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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