Contrattualistica

Polizza infortuni: la somma assicurata è davvero il tetto del risarcimento?

Molti assicurati leggono la somma indicata in polizza come il massimo ottenibile in caso di infortunio. Non sempre è così: quel valore può essere una base di calcolo, non un tetto. Una recente ordinanza della Cassazione torna sul tema delle clausole ambigue e sul criterio di interpretazione più favorevole a chi ha aderito al contratto. Ecco cosa cambia in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 luglio 2026 ·4 min

Somma assicurata, base di calcolo e massimale: tre concetti da non confondere

Nelle polizze infortuni ricorrono tre nozioni che spesso vengono sovrapposte, con conseguenze economiche rilevanti.

La somma assicurata è il capitale indicato in contratto per una determinata garanzia (ad esempio l'invalidità permanente o il caso morte). La base di calcolo è il parametro su cui si applicano percentuali o coefficienti per determinare l'importo dovuto. Il massimale è invece il limite massimo di esposizione dell'assicuratore.

La differenza non è terminologica. Se la somma assicurata opera come base di calcolo, l'indennizzo per invalidità permanente si esprime in percentuale di quel valore, in funzione del grado di invalidità accertato. Di regola, quindi, l'importo liquidato non supera la somma indicata. Può superarla soltanto in presenza di specifiche clausole – maggiorazioni progressive, moltiplicatori legati al grado di invalidità, conversione in rendita – che il contratto deve prevedere in modo espresso. È un punto da verificare leggendo le condizioni particolari, non un automatismo.

La natura ibrida della polizza infortuni

La polizza infortuni non ha una natura giuridica unitaria. L'orientamento tradizionale, richiamato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 10 aprile 2002 n. 5119, *da verificare*), distingue due componenti.

La componente relativa a inabilità temporanea e rimborso spese mediche segue lo schema dell'assicurazione contro i danni: qui opera il principio indennitario dell'art. 1905 c.c., per cui l'indennizzo non può eccedere il danno effettivamente subito.

La componente relativa a invalidità permanente e caso morte ha invece carattere di somma predeterminata: l'importo è fissato o parametrato in anticipo, a prescindere dalla prova di un danno patrimoniale specifico. In questa parte il principio indennitario non opera nello stesso modo, ed è proprio la struttura tabellare (percentuali di invalidità applicate al capitale) a confermarlo.

È una distinzione utile per leggere correttamente la propria polizza: le due componenti possono avere logiche di liquidazione diverse all'interno dello stesso contratto.

Clausole ambigue: l'interpretazione a favore dell'aderente

Quando il testo contrattuale è oscuro o si presta a più letture, il codice civile offre un criterio preciso. L'art. 1370 c.c. stabilisce che le clausole inserite in condizioni generali o in moduli predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. È il principio noto come *interpretatio contra proferentem*: chi redige il contratto sopporta il rischio dell'ambiguità.

Nelle polizze predisposte dalle compagnie, questo significa che una clausola dal significato incerto sul criterio di liquidazione tende a essere letta in senso favorevole all'assicurato (cfr. l'orientamento consolidato in materia, *da verificare* rispetto alla pronuncia più recente Cass. ord. n. 788/2026).

Attenzione però al profilo probatorio: il favore interpretativo riguarda il *significato* della clausola, non l'esistenza dei fatti. L'onere di provare il sinistro, la sua dinamica e il grado di invalidità resta a carico di chi chiede l'indennizzo. Il criterio *contra proferentem* interviene solo quando la lettera del contratto è realmente ambigua, non per supplire alla mancanza di prove.

Cosa cambia per l'assicurato

Per chi ha sottoscritto una polizza infortuni, il dato pratico è che la somma indicata non va data per scontata come tetto invalicabile né come importo garantito. Occorre risalire al meccanismo di calcolo effettivamente pattuito e verificare la presenza di clausole di maggiorazione o di franchigie che riducono l'indennizzo.

È altrettanto pratico il tema della quietanza a saldo: sottoscriverla senza aver compreso il criterio di liquidazione può precludere richieste successive.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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