Condominio

Polizza danni per conto altrui: la legittimazione del condominio

Nelle polizze stipulate "per conto altrui" la distanza tra chi firma il contratto e chi subisce il danno genera dubbi ricorrenti sulla legittimazione a chiedere il risarcimento. Il tema tocca da vicino i condomìni, che assicurano il fabbricato tramite l'amministratore. L'art. 1891 c.c. offre la chiave di lettura, insieme alle norme sulla rappresentanza condominiale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso e il perché conta

Nelle assicurazioni danni capita spesso che chi stipula il contratto (il contraente) sia diverso da chi ne trae protezione (l'assicurato). È la cosiddetta polizza "per conto altrui" o "per conto di chi spetta". Nel condominio lo schema è quotidiano: l'amministratore firma la polizza globale fabbricati, ma il pregiudizio economico può ricadere sul condominio nel suo complesso o sul singolo condòmino.

Da qui la domanda operativa: chi è legittimato a pretendere l'indennizzo? E su chi grava la prova? Il tema è oggetto di pronunce degli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative; si segnala peraltro che l'Arbitro per le controversie assicurative, previsto in ambito IVASS, è ancora in fase di attivazione. Le coordinate normative restano tuttavia stabili e consolidate.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è l'art. 1891 c.c. La norma distingue nettamente due figure:

Il primo comma stabilisce che, nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti dal contratto (dichiarazioni, pagamento del premio) fanno capo al contraente, ma i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato. È quest'ultimo, dunque, il titolare del diritto all'indennizzo.

Il secondo comma aggiunge una regola pratica di rilievo: il contraente può esercitare i diritti derivanti dal contratto solo con l'espresso consenso dell'assicurato. Ne discende che la legittimazione va verificata alla luce dell'assetto contrattuale concreto, non presunta.

Decisivo è poi un principio di qualificazione sostanziale: l'interesse assicurato si individua guardando a chi subisce effettivamente il pregiudizio economico dall'evento dannoso, non alla mera intestazione formale della polizza. La titolarità dell'interesse, e con essa la legittimazione, segue il danno reale.

La specificità condominiale

Qui entra in gioco la disciplina della rappresentanza. L'art. 1130 c.c. attribuisce all'amministratore, tra i suoi compiti, la gestione delle parti comuni; l'art. 1131 c.c. gli riconosce la rappresentanza — sostanziale e processuale — del condominio nei limiti delle sue attribuzioni e delle decisioni assembleari.

�È su questa base che l'amministratore stipula la polizza globale fabbricati e, correlativamente, può agire per l'indennizzo relativo alle parti comuni. Quando però il danno colpisce l'unità immobiliare del singolo condòmino, la titolarità dell'interesse assicurato può spostarsi in capo a quest'ultimo, con conseguenze sulla legittimazione. Il coordinamento tra art. 1891 c.c. e artt. 1130-1131 c.c. va quindi ricostruito caso per caso, leggendo insieme il contratto, il verbale assembleare e la natura del bene danneggiato.

Implicazioni pratiche

Per amministratori e condòmini la posta in gioco è concreta. Un'azione promossa dal soggetto non legittimato rischia di essere respinta a prescindere dal merito. Occorre inoltre ricostruire con esattezza chi abbia subito il pregiudizio e verificare se il consenso richiesto dal secondo comma dell'art. 1891 c.c. sia presente.

Sul piano probatorio, chi agisce per l'indennizzo deve fornire un triplice ordine di prove:

  1. l'esistenza e l'operatività della copertura per il rischio verificatosi;
  2. il verificarsi dell'evento dedotto in polizza;
  3. il quantum, cioè l'entità del danno risarcibile secondo le condizioni contrattuali.

L'assenza anche di uno solo di questi elementi indebolisce la pretesa.

Cosa fare in concreto

  1. Leggere le condizioni di polizza e individuare chi sia contraente e chi assicurato, verificando le clausole "per conto altrui".
  2. Ricostruire il pregiudizio economico: stabilire se il danno colpisca parti comuni (legittimazione del condominio) o unità private (possibile legittimazione del singolo).
  3. Verificare i poteri dell'amministratore alla luce degli artt. 1130-1131 c.c. e delle delibere assembleari, acquisendo l'eventuale consenso richiesto dall'art. 1891, comma 2, c.c.
  4. Documentare l'evento e il danno con perizie, fotografie e stime coerenti con le voci coperte, in vista del riparto dell'onere probatorio.
  5. Definire l'assetto contrattuale prima di avviare l'azione: è opportuno valutare la titolarità dell'interesse e la legittimazione per evitare azioni destinate al rigetto in rito.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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