Lavoro

Trasferire il contributo aziendale a un altro fondo pensione: cosa cambia

Si discute della possibilità di trasferire anche il contributo del datore di lavoro da un fondo pensione negoziale a un fondo aperto o a un PIP. La novità è rilevante perché oggi quel contributo resta in genere vincolato all'adesione collettiva. Prima di muoversi servono cautele: rischio di perderlo e analisi dei costi sono i due nodi centrali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 giugno 2026 ·4 min

Il quadro attuale: cosa permette già la legge

La previdenza complementare è regolata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Testo Unico). L'art. 14 disciplina la cosiddetta *portabilità della posizione individuale*: il lavoratore può trasferire ad altra forma pensionistica il montante accumulato (i versamenti propri, il TFR conferito e i rendimenti maturati), nel rispetto del periodo minimo di permanenza richiesto.

È però essenziale una distinzione che spesso sfugge. L'art. 14 non garantisce, di per sé, il trasferimento del contributo del datore di lavoro. Quel contributo è in molti casi previsto dal contratto collettivo (CCNL) e condizionato all'adesione al fondo negoziale di categoria: chi esce verso un fondo aperto o un PIP rischia di perdere il versamento datoriale per il futuro.

La novità in discussione: la portabilità del contributo datoriale

È allo studio un'apertura che consentirebbe di mantenere il contributo aziendale anche trasferendo la posizione fuori dal fondo negoziale. Su questo punto è doverosa una precisazione di metodo: la decorrenza indicata (31 ottobre 2026) e le condizioni operative non sono ancora ancorate a una norma attuativa puntuale, pienamente verificabile. Vanno quindi trattate come previsione da confermare in sede di provvedimento attuativo e di prassi della COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione.

In altri termini: l'idea generale circola, ma fino alla pubblicazione di una fonte normativa precisa (legge o decreto, con articolo identificabile) non è prudente trattarla come diritto già azionabile. Per uno studio legale, su questo, la cautela non è opzionale.

Costi e rendimenti: il vero terreno di confronto

Il confronto tra forme previdenziali non si gioca sulle promesse, ma su due variabili misurabili.

La prima è l'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), pubblicato da ciascun fondo e comparabile sul sito COVIP. I fondi pensione negoziali (come *Cometa* per i metalmeccanici o *Fonchim* per i chimici) hanno tipicamente ISC più bassi rispetto a molti fondi aperti e soprattutto ai PIP (Piani Individuali Pensionistici), che incorporano costi distributivi più elevati. Su orizzonti lunghi, anche una differenza di mezzo punto annuo incide in modo significativo sul montante finale.

La seconda variabile è il rendimento netto del comparto scelto, da leggere sempre al netto dei costi e coerentemente con l'orizzonte temporale e il profilo di rischio. Un rendimento lordo brillante può essere eroso da una struttura di costi pesante.

Il regime fiscale resta quello del D.Lgs. 252/2005

Un chiarimento necessario: i profili fiscali della previdenza complementare non sono gestiti dall'INPS. Discendono dal regime del D.Lgs. 252/2005, che prevede, tra l'altro, la tassazione agevolata delle prestazioni finali e la deducibilità dei contributi entro i limiti di legge.

Il trasferimento della posizione tra forme pensionistiche, effettuato nel rispetto dell'art. 14, non costituisce di per sé riscatto e non comporta tassazione sul montante trasferito: la continuità del trattamento fiscale è uno degli obiettivi della disciplina. Resta fermo che il calcolo dell'anzianità e di alcune soglie va verificato caso per caso.

Implicazioni pratiche per il lavoratore iscritto

Chi è iscritto a un fondo negoziale e valuta lo spostamento deve mettere sul piatto tre elementi insieme: il risparmio di costi atteso, il rendimento netto del nuovo comparto e, soprattutto, il destino del contributo datoriale. Se quest'ultimo è vincolato all'adesione collettiva dal CCNL, l'uscita può far perdere un vantaggio economico spesso superiore a qualsiasi differenza di costi.

La scelta, quindi, non è automatica. È un calcolo che dipende dalla singola posizione, dall'anzianità contributiva, dall'età e dal contratto applicato.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica il tuo CCNL: controlla se il contributo del datore di lavoro è subordinato all'adesione al fondo di categoria.
  2. Confronta l'ISC del tuo fondo attuale con quello del fondo aperto o PIP di destinazione, usando i dati COVIP.
  3. Leggi i rendimenti netti dei comparti omogenei (stesso profilo di rischio) su un orizzonte di almeno 5-10 anni.
  4. Quantifica il contributo datoriale annuo che rischi di perdere e confrontalo con il risparmio di costi atteso.
  5. È opportuno valutare la singola posizione con un professionista prima di formalizzare qualsiasi trasferimento, anche per i risvolti fiscali e di anzianità.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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