Condominio

Trasformare i portici in parcheggio condominiale: quorum e rischio nullità

Destinare a parcheggio i portici comuni non è una scelta ordinaria: è un mutamento della destinazione d'uso di un bene condominiale. L'art. 1117-ter c.c. impone un quorum rafforzato e formalità di convocazione precise. Chi le trascura rischia una delibera nulla, con conseguenze ben più gravi della semplice annullabilità. Vediamo cosa prevede la norma e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 ottobre 2026 ·5 min

Il caso: dal portico al posto auto

La domanda ricorre nelle assemblee: si possono trasformare i portici condominiali in posti auto per i condòmini? La risposta è affermativa, ma la strada passa per una regola precisa. Si tratta infatti di modificare la destinazione d'uso di una parte comune, operazione disciplinata dall'art. 1117-ter del codice civile, introdotto dalla riforma del condominio del 2012.

Il portico, di norma, assolve a una funzione di passaggio, riparo e decoro. Destinarlo alla sosta dei veicoli significa cambiarne la vocazione. È qui che scatta il regime speciale previsto dal legislatore.

Inquadramento normativo

L'art. 1117-ter c.c. consente all'assemblea di modificare la destinazione d'uso delle parti comuni "per soddisfare esigenze di interesse condominiale". Ma lo fa a condizioni stringenti.

Il primo comma richiede un quorum rafforzato: la delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio (i millesimi). Non basta dunque la maggioranza qualificata ordinaria: occorre un consenso quasi unanime, su entrambi i parametri.

I commi secondo e terzo impongono formalità di convocazione specifiche. L'avviso di convocazione deve essere affisso, per non meno di trenta giorni consecutivi, nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tale fine destinati. L'avviso deve inoltre indicare, a pena di nullità, le parti comuni oggetto della modifica e la nuova destinazione d'uso proposta.

Il punto decisivo è l'ultimo comma: "La convocazione dell'assemblea deve essere affissa [...]. La deliberazione [...] deve contenere, a pena di nullità, le indicazioni di cui al secondo comma". La sanzione prevista per il mancato rispetto dei requisiti di quorum e di convocazione è dunque la nullità della delibera, non la semplice annullabilità.

Nullità e annullabilità: perché la differenza conta

La distinzione non è formale. Una delibera annullabile (art. 1137 c.c.) può essere impugnata solo dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, ed entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso tale termine, il vizio si consolida e la decisione diventa inattaccabile.

La delibera nulla, invece, segue un regime del tutto diverso: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza il limite temporale dei trenta giorni. Chi confida nel decorso del termine per "sanare" una delibera assunta con quorum insufficiente o convocazione irregolare commette quindi un errore: quella delibera resta improduttiva di effetti e contestabile nel tempo.

È una scelta consapevole del legislatore: trattandosi di incidere stabilmente sulla destinazione di un bene comune, si è voluto presidiare la decisione con la sanzione più severa.

Mutamento di destinazione o innovazione?

Un chiarimento utile riguarda il confine con l'art. 1120 c.c., che disciplina le innovazioni (le opere che alterano la cosa comune o ne migliorano il godimento), approvabili con quorum inferiori.

La trasformazione del portico in parcheggio può comportare opere materiali, ma il suo nucleo è il cambio di funzione del bene: non si tratta solo di "migliorare" il portico, bensì di destinarlo a uno scopo diverso. Per questo il legislatore ha previsto una disciplina autonoma e un quorum più alto rispetto alle innovazioni ordinarie. Qualificare correttamente l'intervento è il primo passo: applicare il quorum dell'art. 1120 a un'operazione che ricade nell'art. 1117-ter espone la delibera alla nullità.

Implicazioni pratiche

Per il condominio e per l'amministratore ciò significa che l'iniziativa va costruita con rigore procedurale sin dalla convocazione. Un avviso incompleto o affisso per un periodo inferiore, o un quorum raggiunto solo su uno dei due parametri, compromette l'intera operazione.

Per il singolo condomìno contrario, la tutela non si esaurisce nei trenta giorni: la nullità è rilevabile anche oltre, da chi vi abbia interesse.

Va infine considerato il profilo urbanistico ed edilizio: creare posti auto stabili può richiedere un titolo abilitativo e il rispetto delle norme comunali su standard, superfici e distanze. Il via libera assembleare non sostituisce quello amministrativo.

Cosa fare in concreto

In una materia in cui il vizio di procedura non si sana con il tempo, la cura della fase preparatoria è il vero investimento.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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