Famiglia

I poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione

Chi è designato erede non lo diventa in modo automatico: fino all'accettazione resta un semplice "chiamato". In questa fase intermedia la legge riconosce poteri limitati, soprattutto per proteggere il patrimonio ereditario. Capire cosa si può e non si può fare evita atti che comportano l'accettazione tacita e responsabilità impreviste sui debiti del defunto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il chiamato non è ancora erede

Alla morte di una persona, chi è indicato come successore per legge o per testamento assume la qualifica di chiamato all'eredità. Non è ancora erede: lo diventerà solo con l'accettazione, espressa o tacita (art. 470 c.c.).

Questa distinzione non è formale. Prima dell'accettazione il chiamato non è titolare dei beni ereditari e non risponde dei debiti del defunto. Diventa però titolare di alcuni poteri, pensati non per godere dell'eredità ma per conservarla nell'interesse di tutti i possibili successori.

Inquadramento normativo

La norma centrale è l'art. 460 del Codice Civile, che consente al chiamato di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. Può inoltre farsi autorizzare dal giudice a vendere beni che non si possono conservare o la cui custodia è troppo onerosa (ad esempio merci deperibili).

Sono atti tipici di questa fase: interrompere una prescrizione a favore dell'eredità, riscuotere un credito in scadenza per evitarne la perdita, pagare spese urgenti, riscattare un pegno, agire in giudizio per tutelare un bene ereditario.

Il compimento di questi atti, per espressa previsione del terzo comma dell'art. 460 c.c., non comporta accettazione dell'eredità. È una tutela importante: il chiamato può agire per non lasciare deperire il patrimonio senza per questo obbligarsi automaticamente a diventare erede.

Diverso è il regime del possesso dei beni. Chi è nel possesso dei beni ereditari deve muoversi con cautela: l'art. 485 c.c. impone termini stringenti per la redazione dell'inventario, a pena di essere considerato erede puro e semplice, con responsabilità piena sui debiti. La Cassazione Civile, Sez. II, ha più volte ribadito (in linea con la pronuncia del 30 ottobre 1992) che la distinzione tra atto meramente conservativo e atto di disposizione va valutata in concreto, guardando alla natura dell'operazione e all'intento del chiamato.

Il confine con l'accettazione tacita

Il vero rischio, in questa fase, è l'accettazione tacita (art. 476 c.c.). Si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.

Alcuni esempi ricorrenti: vendere un immobile ereditario senza autorizzazione, incassare somme e utilizzarle per fini personali, promuovere il giudizio di divisione dell'eredità, pagare un debito ereditario con denaro proprio. Questi atti vanno oltre la mera conservazione e valgono come accettazione, con tutte le conseguenze sul piano dei debiti.

Quando i chiamati non prendono posizione e nessuno amministra il patrimonio, può essere nominato un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), che gestisce i beni fino all'accettazione o alla loro devoluzione.

Implicazioni pratiche

Per chi si trova nella posizione di chiamato, il messaggio è chiaro: fino all'accettazione ogni atto va valutato con attenzione. È possibile proteggere il patrimonio, non è opportuno disporne.

Questo vale in particolare quando l'eredità presenta debiti o è di consistenza incerta. In questi casi la fascia di tempo prima dell'accettazione serve proprio a decidere se accettare puramente, accettare con beneficio d'inventario (che limita la responsabilità ai beni ereditati) o rinunciare.

Un atto compiuto con leggerezza può precludere queste opzioni. Ecco perché è essenziale distinguere ciò che conserva da ciò che dispone.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di far esaminare la situazione prima di agire: la linea tra conservazione e accettazione tacita è sottile e le conseguenze incidono direttamente sul patrimonio personale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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