Povertà energetica e Terzo settore: gli strumenti per il diritto all'energia accessibile
Il forum 'Abitare in Classe A', promosso a Torino da Legambiente e Kyoto Club, ha riportato al centro il tema della povertà energetica, che riguarda circa 2,4 milioni di famiglie italiane. Tra riqualificazione degli edifici e politiche sociali, agli enti del Terzo settore è affidato un ruolo crescente. Vediamo il quadro normativo e cosa cambia in concreto.
Il contesto
La povertà energetica indica la condizione di chi non riesce ad accedere a servizi energetici essenziali — riscaldamento, raffrescamento, illuminazione — a costi sostenibili. In Italia il fenomeno tocca circa 2,4 milioni di famiglie, secondo i dati discussi al forum 'Abitare in Classe A' tenutosi a Torino il 17 giugno 2026.
L'iniziativa, promossa da Legambiente e Kyoto Club con il coinvolgimento di realtà come il Forum Disuguaglianze e Diversità, OIPE, ènostra e UNCEM, ha messo a confronto istituzioni, enti del Terzo settore e operatori del settore energetico. Il nodo centrale: collegare l'efficientamento degli edifici alle politiche sociali, evitando che la transizione energetica aumenti le disuguaglianze.
Inquadramento normativo
Il riferimento principale è la Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive), la cosiddetta direttiva "case green". La norma fissa obiettivi vincolanti di riqualificazione del patrimonio edilizio europeo, con l'obiettivo di ridurre i consumi e abbattere le emissioni del settore.
La direttiva introduce un elemento spesso trascurato: la dimensione sociale. Gli Stati membri devono accompagnare gli interventi con misure di protezione per le famiglie vulnerabili e in condizione di povertà energetica, prevedendo sostegni finanziari mirati. Il recepimento nazionale è affidato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che dovrà tradurre questi principi in strumenti operativi.
È qui che si apre lo spazio per il Terzo settore. Gli enti senza scopo di lucro — disciplinati dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) — possono operare nei settori dell'inclusione sociale, della tutela ambientale e dello sviluppo di comunità energetiche, ambiti elencati all'art. 5 del Codice. Le comunità energetiche rinnovabili (CER), in particolare, rappresentano uno strumento attraverso cui associazioni e fondazioni possono produrre e condividere energia, destinandone i benefici a soggetti fragili.
Implicazioni pratiche
Per un ente del Terzo settore attivo nel sociale o nell'ambiente, il tema apre opportunità concrete ma anche obblighi di metodo.
La partecipazione a una comunità energetica richiede attenzione alla forma giuridica e alla coerenza con lo statuto: l'attività energetica deve rientrare tra quelle di interesse generale previste dall'art. 5, oppure essere qualificata come attività diversa ai sensi dell'art. 6, con i relativi limiti.
Va poi considerato il regime degli incentivi. I contributi pubblici per l'efficientamento e per le CER comportano obblighi di rendicontazione, tracciabilità dei flussi e rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. Una gestione approssimativa espone l'ente a contestazioni e revoche.
Infine, gli enti che intendono erogare servizi a famiglie in povertà energetica — sportelli informativi, audit domestici, accompagnamento all'accesso ai bonus — devono definire con chiarezza i criteri di selezione dei beneficiari, per evitare profili di disparità di trattamento.
Cosa fare in concreto
- Verificate lo statuto: accertate che le attività in materia energetica e sociale rientrino tra quelle di interesse generale o, in alternativa, tra le attività diverse ammesse, aggiornando l'atto costitutivo se necessario.
- Valutate la forma giuridica della comunità energetica: scegliete tra associazione, cooperativa o altra configurazione in base agli obiettivi e ai vincoli di partecipazione dei membri vulnerabili.
- Predisponete un sistema di rendicontazione robusto: separate la contabilità relativa agli incentivi pubblici e conservate la documentazione a supporto di ogni voce.
- Definite criteri trasparenti per i beneficiari: formalizzate per iscritto i requisiti di accesso ai servizi, così da rendere verificabile e non discrezionale l'erogazione.
- Monitorate il recepimento della EPBD: seguite i provvedimenti attuativi del Ministero per intercettare i bandi e i sostegni dedicati alle famiglie in povertà energetica.
La transizione energetica è anche una questione di equità. Per gli enti del Terzo settore rappresenta un terreno di azione coerente con la propria missione, a condizione di muoversi con strumenti giuridici adeguati.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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