Famiglia

Prelegato e prelegatario: regole, riduzione e imputazione ex se

Il prelegato è il lascito disposto a favore di un coerede, che riceve un bene o un diritto in aggiunta alla propria quota ereditaria. L'art. 661 del codice civile lo regola con una regola precisa sul peso economico dell'attribuzione. Capire chi è il prelegatario aiuta a leggere correttamente un testamento e a gestire la divisione tra eredi senza errori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Chi è il prelegatario

Il prelegatario è un soggetto che riveste due qualità contemporaneamente: è erede (o coerede) e, allo stesso tempo, beneficiario di un legato. Il testatore, cioè, gli attribuisce un bene o un diritto determinato in via aggiuntiva rispetto alla quota di eredità che già gli spetta.

È una figura frequente nella pratica: il genitore che nomina i figli eredi in parti uguali ma lascia a uno di essi, in più, un immobile specifico. Quel figlio è coerede per la quota e prelegatario per l'immobile.

Inquadramento normativo: l'art. 661 c.c.

L'art. 661 cod. civ. stabilisce che «il legato a favore di uno dei coeredi si considera come legato per l'intero». La formula tecnica va tradotta.

Significa che il prelegatario riceve il bene legato per intero, e non solo per la parte eccedente la propria quota. Tuttavia — ed è il punto pratico — egli concorre a sopportare il peso economico di quel legato in proporzione alla propria quota ereditaria. In altri termini: il bene esce integralmente dalla massa a suo favore, ma anche lui, in quanto coerede, contribuisce pro quota al «costo» che il legato produce sull'asse. Se è erede per un terzo, sopporterà un terzo del peso del prelegato di cui è beneficiario.

Prelegato e sublegato: una distinzione con effetti pratici

Il prelegato grava sull'intera eredità: sono tutti i coeredi, incluso il beneficiario, a doverlo eseguire pro quota.

Il sublegato è cosa diversa: è il legato posto a carico di un altro legatario (o dello stesso prelegatario), che ne resta gravato entro i limiti del valore ricevuto. Cambia dunque chi è tenuto all'esecuzione del lascito. Confondere le due figure porta a impostare in modo errato i conteggi della divisione e la ripartizione dei pesi tra i chiamati.

Autonomia tra legato ed eredità

Le due posizioni del prelegatario — quella di erede e quella di legatario — vanno valutate distintamente. Il legato, in linea di principio, conserva la propria autonomia rispetto alla vocazione ereditaria. Ciò non autorizza però conclusioni assolute e valide in ogni caso: gli effetti concreti di un'eventuale rinuncia all'eredità sulla sorte del legato dipendono dal tenore del testamento e dalla ricostruzione della volontà del testatore. La qualificazione va quindi condotta sul singolo atto.

Tutela dei legittimari e azione di riduzione

Il prelegato non sfugge alla tutela dei legittimari, ossia i familiari (coniuge, figli, ascendenti) cui la legge riserva una quota indisponibile dell'eredità. Se l'attribuzione lede tale quota, il legittimario può esperire l'azione di riduzione per ottenere la reintegra della propria porzione.

È un profilo con implicazioni temporali precise. L'azione di riduzione è soggetta a prescrizione decennale: il termine di dieci anni decorre, secondo l'orientamento consolidato, dall'apertura della successione, salvo il caso in cui la lesione dipenda da disposizioni testamentarie, ipotesi in cui il dies a quo si àncora al momento dell'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Imputazione ex se e dispensa

Nel calcolo della legittima rileva l'imputazione ex se: il legittimario che agisce in riduzione deve, di regola, imputare alla propria quota quanto ha già ricevuto per donazione o legato. Il prelegatario-legittimario, dunque, non può pretendere l'integrazione della legittima ignorando ciò che il testamento gli ha già attribuito.

Su questo terreno assume rilievo la dispensa da imputazione, con cui il testatore può stabilire che una determinata attribuzione non vada computata nella quota di legittima. La giurisprudenza tende a interpretarne restrittivamente la portata, richiedendo che la volontà di dispensa emerga in modo chiaro dall'atto.

Perché la qualificazione conta nella divisione

Stabilire se un'attribuzione sia prelegato, sublegato o semplice assegno divisionale incide direttamente sui conteggi della divisione ereditaria e sulla ripartizione dei pesi tra i coeredi. La qualificazione dell'attribuzione va effettuata caso per caso, sulla base del testo del singolo testamento e della volontà ricostruibile del testatore.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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