Il prelegato: chi è il prelegatario e quali regole si applicano
Nel diritto successorio italiano esiste una figura poco conosciuta ma di grande impatto pratico: il prelegato. Si tratta di un legato disposto a favore di uno dei coeredi, che riceve così un beneficio ulteriore rispetto alla sua quota di eredità. Comprenderne le regole è decisivo per gestire correttamente divisioni ereditarie e possibili contestazioni tra eredi.
Cos'è il prelegato
Il prelegato è il legato disposto dal testatore a favore di uno dei coeredi. In pratica, chi eredita riceve una doppia attribuzione: la propria quota di eredità e, in aggiunta, un bene specifico o un diritto attribuito a titolo di legato.
Chi ne beneficia è il prelegatario. La sua posizione è particolare: è coerede e legatario allo stesso tempo. Questa duplicità genera conseguenze rilevanti sul piano dei rapporti con gli altri coeredi e nella fase della divisione.
Inquadramento normativo
La disciplina si ricava dall'art. 661 del codice civile, secondo cui il legato a favore di uno dei coeredi (il prelegato) grava su tutta l'eredità e si considera come legato per l'intero, anche nei confronti del coerede legatario.
Questo significa che il prelegato non è sottratto in via preferenziale a carico degli altri coeredi soltanto: il peso dell'attribuzione ricade sull'intero asse ereditario. Il prelegatario, in quanto coerede, sopporta pro quota anche il peso del proprio legato. In concreto: se un bene del valore di 30 viene prelegato in una successione con tre coeredi in parti uguali, il prelegatario ne resta gravato per la propria frazione, come gli altri.
È utile distinguere il prelegato dal sublegato. Il sublegato è il legato posto a carico non dell'erede ma di un altro legatario. Nel prelegato, invece, il beneficiario è a sua volta coerede e il peso grava sull'intera massa. La differenza incide sul modo in cui l'attribuzione viene calcolata e imputata.
Implicazioni pratiche
La prima questione riguarda la lesione di legittima. I legittimari — coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli — hanno diritto a una quota riservata dell'eredità. Se il prelegato disposto a favore di uno dei coeredi intacca la legittima altrui, gli eredi lesi possono agire con l'azione di riduzione per riportare le attribuzioni entro i limiti di legge.
La seconda questione è l'imputazione ex se. Il legittimario che agisce in riduzione deve, di regola, imputare alla propria quota di legittima quanto ha già ricevuto per donazione o per legato. Il prelegatario che sia anche legittimario deve dunque tenere conto del valore del prelegato ricevuto quando calcola ciò che gli spetta. In caso contrario, chiederebbe due volte lo stesso valore.
La terza questione riguarda la fase divisoria. Poiché il prelegato grava su tutta l'eredità, la sua incidenza va calcolata prima di procedere alla ripartizione delle quote residue. Ignorare questo passaggio porta quasi sempre a errori di conteggio e a contestazioni.
Perché conta per gli eredi
Il prelegato è spesso lo strumento con cui il testatore riconosce a un figlio o al coniuge un bene di valore affettivo o economico particolare — la casa di famiglia, un terreno, la quota di un'azienda. Proprio perché tocca beni sensibili, è la causa più frequente di conflitto tra coeredi.
La corretta qualificazione dell'attribuzione — prelegato, sublegato o semplice assegnazione divisionale — determina chi paga cosa e in quale misura. Un errore in questa fase può compromettere l'intera divisione.
Cosa fare in concreto
- Verificate la natura dell'attribuzione: leggete il testamento con attenzione e stabilite se si tratta di prelegato, sublegato o assegno divisionale.
- Calcolate l'incidenza sull'intera massa: ricordate che il prelegato grava su tutto l'asse, prelegatario compreso.
- Controllate la legittima: se siete legittimari e ritenete lesa la vostra quota, valutate tempestivamente l'azione di riduzione.
- Applicate l'imputazione ex se: se avete ricevuto un prelegato e siete legittimari, imputate il valore ricevuto prima di quantificare le vostre pretese.
- Consigliamo di far predisporre un conteggio divisionale prima di firmare accordi: un prospetto chiaro riduce il rischio di contenzioso successivo.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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