Contrattualistica

Ho firmato un preliminare per una casa donata: cosa rischio?

Firmare un preliminare per una casa ricevuta in donazione dal venditore espone a un rischio specifico: gli eredi legittimari, dopo l'apertura della successione del donante, possono agire sull'immobile. Il preliminare non trasferisce ancora la proprietà, ma è il momento giusto per verificare la provenienza e valutare le tutele previste dal codice civile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Perché la provenienza donativa preoccupa

Quando un immobile arriva sul mercato dopo essere stato oggetto di donazione, l'acquirente deve considerare un rischio che non riguarda le normali compravendite: la posizione dei legittimari del donante.

I legittimari sono i familiari più stretti (coniuge, figli, in mancanza di figli gli ascendenti) ai quali la legge riserva una quota dell'eredità. Se una donazione lede questa quota, dopo la morte del donante gli eredi lesi possono reagire.

È importante chiarire un punto: al momento del preliminare non hai ancora comprato nulla. Il contratto preliminare genera solo l'obbligo di stipulare in futuro il contratto definitivo (il rogito). Non trasferisce la proprietà. È quindi la fase corretta per svolgere le verifiche, prima di impegnarti in modo irreversibile.

Il quadro del codice civile

La disciplina vigente ruota attorno ad alcune norme.

L'azione di riduzione (art. 553 e seguenti c.c.) è lo strumento con cui il legittimario leso chiede che le donazioni eccedenti la quota disponibile siano ridotte nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. È un'azione che colpisce anzitutto il donatario e i suoi beni.

Se il bene donato non è più nel patrimonio del donatario perché è stato venduto, entra in gioco l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.). Qui sta il rischio per chi compra: il legittimario, alle condizioni di legge, può recuperare l'immobile presso l'attuale proprietario.

Su questa distinzione si gioca tutto. La tutela del legittimario, nel diritto vigente, è di tipo reale: incide sul bene, non si limita a un credito in denaro. Una tutela solo obbligatoria trasformerebbe il diritto del legittimario in una pretesa economica verso il donatario, lasciando l'immobile all'acquirente. Non è, allo stato, la regola generale del nostro ordinamento: chi compra deve ragionare sulla possibilità concreta di restituzione del bene.

I limiti temporali e l'atto di opposizione

Il rischio non è illimitato nel tempo. L'art. 563 c.c. prevede che l'azione di restituzione contro i terzi non possa essere esercitata se sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo un correttivo.

Entro quei vent'anni, infatti, il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, c.c.). L'opposizione sospende il decorso del termine ventennale a loro favore, mantenendo aperta la possibilità di agire.

Quando invece la restituzione ha luogo, l'art. 561 c.c. stabilisce che l'immobile torna al legittimario libero da ogni peso o ipoteca costituiti dal donatario e dai successivi acquirenti. Questo spiega, in modo non speculativo, perché le banche esaminano con attenzione gli immobili di provenienza donativa: l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo potrebbe cadere in caso di restituzione.

Come si mette in sicurezza l'acquisto

Nella prassi, il rischio si affronta con alcuni elementi di fatto: donazione trascritta da oltre vent'anni senza opposizioni; donante deceduto e assenza di legittimari lesi; eventuale rinuncia dei legittimari all'azione di restituzione dopo l'apertura della successione. Ogni situazione va valutata sulla documentazione concreta, perché le variabili incidono sull'esito.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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