Lavoro

Premio di risultato senza obiettivi: la prova spetta al lavoratore

La Cassazione torna sul premio di risultato: se il datore non fissa gli obiettivi, il dipendente non matura automaticamente il diritto al pagamento. Deve dimostrare la concreta probabilità di aver raggiunto il target. Una pronuncia che sposta l'equilibrio probatorio e impone attenzione sia a chi reclama il bonus sia a chi gestisce i piani incentivanti aziendali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 ottobre 2026 ·4 min

Il fatto

Un lavoratore rivendica il premio di risultato previsto dal contratto. Il datore, però, non aveva mai fissato gli obiettivi annuali ai quali l'incentivo era subordinato. Da qui la domanda giudiziale: in assenza di target, il premio è comunque dovuto?

Secondo una recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la risposta è negativa. La mancata fissazione degli obiettivi costituisce sì un inadempimento del datore, ma non genera un diritto automatico al pagamento dell'intera somma. Il lavoratore deve dimostrare qualcosa di più: la concreta probabilità di aver raggiunto quel risultato.

Inquadramento normativo

Il premio di risultato è una retribuzione variabile, legata al conseguimento di obiettivi predeterminati. Quando quegli obiettivi non vengono fissati, viene meno il parametro stesso su cui misurare il diritto. Non si può pretendere l'adempimento di un'obbligazione il cui presupposto non si è verificato.

La Corte inquadra la questione nella categoria della perdita di chance: non il mancato guadagno certo, ma la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole. È un danno risarcibile, ma solo se il lavoratore prova che quella possibilità era concreta e apprezzabile.

Qui opera l'art. 2697 c.c.: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La perdita di chance non inverte questa regola. L'inadempimento datoriale apre la porta al risarcimento, ma non solleva il dipendente dall'onere di dimostrare che, se gli obiettivi fossero stati fissati, li avrebbe verosimilmente raggiunti.

La pronuncia si colloca in un orientamento consolidato della stessa Sezione Lavoro, che da tempo tratta la perdita di chance come danno autonomo e risarcibile solo in presenza di prova della sua consistenza probabilistica. Non basta allegare l'illegittimità del comportamento datoriale: serve ancorare la pretesa a elementi concreti.

Perché l'onere resta sul lavoratore

Il passaggio delicato è proprio questo. Si potrebbe pensare che, essendo il datore in colpa per non aver fissato gli obiettivi, tocchi a lui provare che il lavoratore non li avrebbe raggiunti. Non è così.

Il risarcimento da perdita di chance non risarcisce l'inadempimento in sé, ma la perdita di una possibilità favorevole. E la possibilità, per essere risarcita, deve prima essere dimostrata nella sua concretezza. L'inadempimento è il presupposto; la chance perduta è l'oggetto della prova. Sono due piani distinti.

In pratica: il lavoratore non può limitarsi a dire "gli obiettivi non sono stati fissati, quindi pagami il premio pieno". Deve ricostruire quali risultati ha effettivamente prodotto, quali performance aziendali si sono registrate, quali target erano stati assegnati in esercizi precedenti o a colleghi comparabili.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore: la mancata fissazione degli obiettivi è un argomento, non una vittoria. Serve costruire un quadro probatorio solido, altrimenti la domanda rischia il rigetto o un riconoscimento parziale.

Per il datore di lavoro: l'omessa fissazione degli obiettivi non è gratuita. Resta un inadempimento, esposto a una domanda risarcitoria. L'assenza di target non mette al riparo da pretese, ma ne alza l'asticella probatoria.

Cosa fare in concreto

La distinzione è netta e vale la pena fissarla: il premio non fissato non è un premio dovuto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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