Lavoro

Premio di risultato: cosa fare se l'azienda non assegna gli obiettivi

Il datore di lavoro non ha comunicato gli obiettivi legati al premio di risultato: significa che il dipendente ha diritto all'intero importo? Non necessariamente. La giurisprudenza tende a escludere automatismi risarcitori e chiede al lavoratore di provare il danno subìto. Vediamo come si distribuisce l'onere della prova e quali sono le mosse concrete da valutare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 agosto 2026 ·4 min

Il problema pratico

Molti contratti collettivi e patti individuali prevedono un premio (MBO, incentivo, bonus) collegato al raggiungimento di obiettivi che il datore deve fissare e comunicare, di regola all'inizio del periodo di riferimento. Capita però che gli obiettivi non vengano mai assegnati. A fine anno il dipendente si trova senza traguardi da valutare e senza premio.

La domanda ricorrente è netta: in assenza di obiettivi, il premio spetta comunque per intero? La risposta della giurisprudenza è più articolata di quanto si creda.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza sono i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: l'art. 1175 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo correttezza, e l'art. 1375 c.c. richiede che il contratto sia eseguito in buona fede. Il mancato assegnamento degli obiettivi, quando previsti come presupposto del premio, può integrare un inadempimento del datore rispetto a questi doveri.

Tuttavia l'inadempimento non genera un diritto automatico all'intero importo. Vale la regola generale sull'onere della prova dell'art. 2697 c.c.: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi. E soprattutto vale l'art. 1223 c.c. sul danno risarcibile, che comprende sia la perdita subìta sia il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Su questa cornice si innesta l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, che tende a escludere il riconoscimento automatico del premio e a richiedere al lavoratore un supporto probatorio sul danno effettivamente patito. Nota metodologica: i singoli numeri di massima vanno sempre verificati alla fonte prima di ogni utilizzo processuale; qui ci muoviamo sul piano dell'orientamento generale, non di una pronuncia isolata.

Perdita di chance o mancato guadagno: due strade diverse

È qui che occorre precisione, perché il regime cambia a seconda di come si qualifica la pretesa.

Mancato guadagno (lucro cessante, art. 1223 c.c.). Il lavoratore sostiene che avrebbe raggiunto gli obiettivi e chiede il premio corrispondente. La prova è più impegnativa: bisogna dimostrare, secondo il criterio del "più probabile che non", che il risultato sarebbe stato conseguito. La liquidazione punta all'importo pieno o quasi.

Perdita di chance. Il lavoratore non prova che avrebbe raggiunto gli obiettivi, ma che l'inadempimento datoriale gli ha sottratto la possibilità concreta di provarci. Qui il danno risarcibile è la probabilità perduta, non il premio intero: la liquidazione è equitativa e proporzionata alle chance realistiche di successo.

Sono istituti distinti, con oneri probatori e criteri di calcolo differenti. Confonderli in giudizio espone al rigetto della domanda. In entrambi i casi, però, il presupposto comune è chiaro: non basta lamentare la mancata assegnazione degli obiettivi, occorre allegare e provare un danno.

Implicazioni pratiche per il dipendente

Per chi lavora, il messaggio operativo è duplice. Da un lato, il silenzio del datore sugli obiettivi non è irrilevante: può costituire inadempimento contrattuale. Dall'altro, la strada del risarcimento non è automatica. Serve costruire una posizione documentata: risultati storici, andamento delle performance passate, obiettivi assegnati negli anni precedenti, dati aziendali che rendano plausibile il raggiungimento del target.

Chi ha già maturato premi negli anni precedenti raggiungendo gli obiettivi parte da una base probatoria più solida. Chi non ha uno storico dovrà valutare con maggiore attenzione se puntare al mancato guadagno o alla più prudente perdita di chance.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di non affidarsi all'idea che la sola mancata assegnazione garantisca il premio: il fulcro del contenzioso è la prova del danno, non l'inadempimento in sé.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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