Il preposto alla sicurezza: compiti, poteri e responsabilità dopo la Legge 215/2021
Il preposto è la figura che, sul campo, vigila sul rispetto delle regole di sicurezza. La Legge 215/2021 ne ha rafforzato il ruolo: oggi non deve solo sorvegliare, ma intervenire e, se necessario, interrompere l'attività pericolosa. Un cambiamento che incide sulle responsabilità individuali e sull'organizzazione aziendale.
Chi è il preposto alla sicurezza
Il preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Non si tratta necessariamente di chi ha una qualifica formale di capo squadra o capo reparto. La giurisprudenza valorizza il criterio sostanziale: è preposto chi esercita in concreto poteri di sovraintendenza e vigilanza, a prescindere dalla nomina scritta. Questo significa che la responsabilità può gravare anche su chi svolge di fatto tale ruolo senza un incarico formalizzato.
Inquadramento normativo
La disciplina è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che elenca gli obblighi specifici del preposto. La Legge n. 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) ha modificato profondamente questa norma, ampliando i doveri e introducendo un obbligo di intervento attivo.
In particolare, la lettera a) dell'art. 19 impone al preposto di sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori. La novità più rilevante è che, in caso di rilevata mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza di comportamenti pericolosi, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme e, se ciò non è possibile, interrompere l'attività informando i superiori diretti.
La lettera f-bis) prevede inoltre l'obbligo di segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché di ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Cosa cambia in concreto
Prima della riforma, il ruolo del preposto era prevalentemente di sorveglianza. Oggi la vigilanza deve tradursi in azione: non basta osservare, occorre reagire.
L'obbligo di interrompere l'attività pericolosa rappresenta il punto di maggior impatto. Il preposto che assiste a un comportamento gravemente rischioso e non interviene può rispondere penalmente, in concorso o autonomamente, delle conseguenze di un eventuale infortunio.
Parallelamente, la Legge 215/2021 ha introdotto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di individuare formalmente il preposto per le attività che lo richiedono (art. 18, lettera b-bis). Viene così ridotta l'area del preposto "di fatto": l'azienda è tenuta a nominare per iscritto chi ricopre questo ruolo.
È inoltre previsto un aggiornamento formativo periodico, con cadenza almeno biennale, oltre alla formazione iniziale specifica. La formazione non è un adempimento burocratico: la sua carenza incide sulla valutazione della colpa in caso di contestazione.
Il perimetro della responsabilità
Il preposto risponde nei limiti dei poteri concretamente attribuiti. Non gli si può addebitare ciò che esula dalla sua sfera di controllo o che richiederebbe interventi organizzativi di competenza del datore di lavoro o del dirigente.
Resta però centrale la distinzione tra i tre livelli: il datore di lavoro definisce le politiche e stanzia le risorse; il dirigente organizza e dirige; il preposto controlla l'esecuzione sul campo. Una ripartizione chiara degli incarichi è la prima difesa contro l'estensione indebita delle responsabilità individuali.
Cosa fare in concreto
- Formalizzate la nomina del preposto per iscritto, indicando con precisione i poteri e i limiti dell'incarico.
- Aggiornate la formazione: verificate che ogni preposto abbia completato il percorso iniziale e i successivi aggiornamenti biennali, conservando la documentazione.
- Definite una procedura di intervento e interruzione, così che il preposto sappia come agire di fronte a un comportamento pericoloso e a chi rivolgere la segnalazione.
- Tracciate le segnalazioni: predisponete un canale documentato per le comunicazioni al datore di lavoro o al dirigente sulle deficienze rilevate.
- Verificate l'assetto delle deleghe, per assicurare coerenza tra poteri gerarchici e responsabilità attribuite alle diverse figure.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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