Il preposto alla sicurezza: compiti, poteri e responsabilità dopo la Legge 215/2021
La Legge 215/2021 ha ridisegnato la figura del preposto alla sicurezza, rafforzandone poteri e obblighi di vigilanza. Non è più solo chi coordina il lavoro: deve intervenire, correggere e, se necessario, interrompere le attività pericolose. Per le imprese cambia il modo di organizzare la sicurezza sul lavoro e di distribuire le responsabilità interne.
Chi è il preposto e perché la sua figura è cambiata
Il preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. La definizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
Non si diventa preposti solo per nomina formale. La qualifica deriva anche dalle mansioni effettivamente svolte: chi sovrintende in concreto il lavoro altrui può essere considerato preposto "di fatto", con le responsabilità che ne conseguono.
Inquadramento normativo
I compiti del preposto sono elencati all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. La Legge n. 215/2021 (che ha convertito il D.L. 146/2021) ha modificato questa norma, ampliando gli obblighi di vigilanza e intervento.
Due novità meritano attenzione. La prima riguarda l'obbligo, ora esplicito, di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo indicazioni sulla prosecuzione dell'attività e sulla eliminazione delle condizioni di pericolo. In caso di persistenza dell'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del singolo lavoratore e informare i superiori.
La seconda, prevista dal nuovo art. 19, comma 1, lett. f-bis), impone al preposto di interrompere temporaneamente l'attività quando rileva deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione individuale, o comunque situazioni di pericolo durante le lavorazioni, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro o al dirigente.
La Legge 215/2021 ha inoltre rafforzato l'individuazione della figura: il datore di lavoro e i dirigenti devono indicare i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis), e nei contratti di appalto la loro presenza va coordinata tra committente e appaltatori.
Cosa cambia per l'impresa e per chi ricopre il ruolo
Il preposto non è un semplice trasmettitore di ordini. È il primo presidio operativo della sicurezza sul campo. La riforma ha spostato l'accento sull'obbligo di agire: la vigilanza passiva non basta.
Per l'impresa questo significa che la mancata o inadeguata individuazione dei preposti espone il datore di lavoro a sanzioni autonome. Per chi ricopre il ruolo, l'omesso intervento a fronte di un pericolo evidente può integrare responsabilità penale, in particolare quando ne derivino infortuni.
Un aspetto delicato riguarda la coerenza tra ruolo formale e poteri reali. Attribuire la qualifica di preposto senza conferire poteri effettivi di intervento crea una responsabilità sproporzionata rispetto agli strumenti concessi. La norma richiede poteri "adeguati alla natura dell'incarico": la delega deve essere sostanziale, non solo cartacea.
È inoltre previsto un obbligo di formazione specifica e periodica del preposto, con aggiornamento almeno biennale, secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni in materia.
Cosa fare in concreto
- Mappate i ruoli effettivi. Verificate chi, di fatto, sovrintende l'attività lavorativa e formalizzate l'incarico di preposto in coerenza con le mansioni realmente svolte.
- Conferite poteri reali. Dotate il preposto di strumenti concreti per intervenire e interrompere le attività pericolose; poteri solo nominali non tutelano né l'azienda né la persona.
- Aggiornate la formazione. Programmate i corsi specifici e gli aggiornamenti almeno biennali, conservando la documentazione dell'avvenuta formazione.
- Definite le procedure di segnalazione. Predisponete un canale chiaro e tracciabile con cui il preposto comunica a datore di lavoro e dirigenti le deficienze rilevate.
- Coordinate gli appalti. Nei contratti con appaltatori e subappaltatori, individuate e coordinate i preposti come richiesto dalla normativa.
La distribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza è terreno complesso, dove la forma organizzativa incide direttamente sull'esposizione al rischio penale. Consigliamo di rivedere periodicamente l'organigramma della sicurezza e la corrispondenza tra ruoli, poteri e formazione, valutando ogni assetto alla luce delle mansioni concretamente esercitate.
Disclaimer
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