Il preposto alla sicurezza: chi è e di cosa risponde in caso di infortunio
Il preposto è la figura che vigila sull'applicazione concreta delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo la riforma del 2021 il suo ruolo è stato rafforzato, con obblighi più stringenti di vigilanza e intervento. Capire chi lo riveste e di cosa risponde in caso di infortunio è essenziale per ogni impresa che voglia gestire correttamente il rischio penale e organizzativo.
Chi è il preposto
Il preposto è definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In concreto è la figura più vicina al lavoro operativo: caposquadra, capocantiere, responsabile di reparto. Non definisce le misure di sicurezza — questo compete al datore di lavoro — ma vigila affinché siano rispettate sul campo.
Il quadro normativo dopo la riforma 2021
La disciplina del preposto è stata rafforzata dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cosiddetto decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215. È questo l'intervento — decreto più legge di conversione — che ha modificato gli artt. 18, 19 e 26 del Testo Unico.
Due novità meritano attenzione. La prima: l'obbligo di individuare il preposto è stato inserito nell'art. 18, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro e il dirigente devono ora indicarlo espressamente per la vigilanza sull'osservanza delle misure.
La seconda: l'art. 19 impone al preposto un obbligo di intervento più incisivo. In caso di comportamenti non conformi o di deficienze rilevanti, deve intervenire per modificarli, interrompere l'attività se necessario e segnalare tempestivamente al superiore le situazioni di pericolo che non può risolvere direttamente.
Le posizioni di garanzia
La sicurezza sul lavoro si articola su tre distinte posizioni di garanzia. Il datore di lavoro valuta i rischi, organizza e finanzia le misure. Il dirigente attua le direttive organizzando l'attività e vigilando. Il preposto sovrintende all'esecuzione concreta e controlla i comportamenti dei lavoratori.
È un principio cardine: ciascuno risponde nei limiti dei propri poteri effettivi. Il preposto non risponde della mancata adozione di una misura strutturale che spettava al datore, ma risponde della mancata vigilanza su ciò che rientrava nel suo controllo.
Il principio di effettività
L'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le posizioni di garanzia gravano anche su chi, di fatto, esercita i relativi poteri, pur senza investitura formale. Chi si comporta da preposto — dando ordini, dirigendo la squadra, controllando l'esecuzione — assume gli obblighi e le responsabilità del preposto anche in assenza di una nomina scritta.
Questo significa che non basta "non nominare" nessuno per sottrarsi alle responsabilità. Conta il ruolo realmente svolto.
Di cosa risponde in caso di infortunio
Se l'infortunio deriva dalla violazione degli obblighi di vigilanza e intervento, il preposto può rispondere a titolo di colpa per i reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
La responsabilità presuppone un nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento: occorre cioè che l'infortunio sia riconducibile al mancato esercizio dei poteri di controllo e intervento che spettavano al preposto. L'orientamento giurisprudenziale prevalente valorizza proprio l'effettivo perimetro dei poteri esercitabili nel singolo caso.
La formazione
Il preposto deve ricevere una formazione specifica e adeguata, con aggiornamento periodico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La riforma del 2021 ha rafforzato questo obbligo, prevedendo per il preposto un aggiornamento della formazione con periodicità definita. Una formazione carente o non aggiornata è un elemento che, in sede di accertamento, può pesare sulla valutazione delle responsabilità organizzative.
Cosa fare in concreto
- Individuate formalmente i preposti per iscritto, per ciascuna area o reparto, come richiesto dall'art. 18, comma 1, lett. b-bis) del Testo Unico.
- Attribuite poteri effettivi coerenti con il ruolo: senza reali poteri di iniziativa e di interruzione dell'attività, la nomina resta priva di sostanza e non protegge l'organizzazione.
- Garantite formazione e aggiornamento ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, documentando date, contenuti e attestazioni.
- Verificate la coerenza tra ruolo formale e attività reale: chi dirige di fatto una squadra va formalizzato, per evitare l'applicazione dell'art. 299 in condizioni non gestite.
- Tracciate le segnalazioni: predisponete canali documentati con cui il preposto segnala pericoli e non conformità al superiore, a tutela di tutte le figure coinvolte.
Consigliamo di sottoporre a revisione periodica l'organigramma della sicurezza, allineandolo all'attività effettivamente svolta in azienda.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
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