Il preposto alla sicurezza: chi è e di cosa risponde in caso di infortunio
Il preposto è la figura che sovrintende all'attività lavorativa e vigila sul rispetto delle regole di sicurezza. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, i suoi obblighi si sono rafforzati e con essi le responsabilità in caso di infortunio. Comprendere confini e doveri di questo ruolo è essenziale sia per le imprese sia per chi lo ricopre, spesso senza esserne pienamente consapevole.
Chi è il preposto alla sicurezza
Il preposto è definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
È una figura operativa, non decisionale. A differenza del datore di lavoro, che organizza e finanzia il sistema di sicurezza, il preposto opera "sul campo": tipicamente un caposquadra, un capoturno, un responsabile di reparto. Ciò che conta non è la qualifica formale, ma la funzione effettivamente svolta. Chi coordina di fatto altri lavoratori può essere considerato preposto anche in assenza di una nomina scritta, secondo il principio di effettività che governa la materia.
Cosa è cambiato con la Legge 215/2021
La Legge n. 215/2021 ha modificato in profondità gli obblighi del preposto, delineati oggi dall'art. 19 del Testo Unico. Le novità principali riguardano due aspetti.
In primo luogo, l'obbligo di intervento immediato. Il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione, ma soprattutto deve interrompere l'attività del singolo lavoratore in caso di violazioni delle norme o di uso di mezzi non idonei. In presenza di un pericolo grave e immediato, l'attività va sospesa.
In secondo luogo, la formazione rafforzata. La legge ha reso obbligatorio un aggiornamento formativo specifico per i preposti, con cadenza almeno biennale, per garantire che dispongano delle conoscenze necessarie a esercitare la vigilanza.
Di cosa risponde in caso di infortunio
Il preposto risponde della violazione dei propri obblighi di vigilanza e di intervento. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la sua responsabilità penale sorge quando l'infortunio è riconducibile a un difetto di controllo sull'operato dei lavoratori.
La Cassazione Penale ha più volte precisato che il preposto non risponde delle scelte organizzative o degli investimenti in sicurezza — che competono al datore di lavoro — ma del mancato esercizio del potere-dovere di sorveglianza nel momento in cui il lavoratore adotta comportamenti pericolosi o non rispetta le procedure.
Pronunce di merito, come quelle rese dal Tribunale di La Spezia e dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, hanno confermato che il preposto che assiste a una condotta rischiosa senza intervenire concorre nella responsabilità per l'evento lesivo. Al contrario, se ha vigilato correttamente ed è intervenuto nei limiti dei propri poteri, la responsabilità non gli è addebitabile.
Un punto va chiarito: il cosiddetto "comportamento abnorme" del lavoratore — cioè una condotta imprevedibile ed estranea alle mansioni — può escludere la responsabilità del preposto. Ma si tratta di un'eccezione stretta, che i giudici applicano solo quando il comportamento è realmente eccentrico rispetto al normale svolgimento del lavoro.
Implicazioni pratiche
Per le imprese, la conseguenza è duplice. Occorre individuare formalmente i preposti, garantendo loro poteri reali e formazione adeguata. Un preposto senza mezzi o autorità per intervenire è una figura solo nominale, che non protegge l'azienda e non tutela i lavoratori.
Per chi ricopre il ruolo, spesso inconsapevolmente, la questione è personale: la responsabilità penale grava sulla persona fisica, non sull'impresa. Sapere di essere preposto, e conoscere i propri obblighi, è la prima forma di tutela.
Cosa fare in concreto
- Formalizzate le nomine. Individuate per iscritto chi svolge funzioni di preposto e attribuite poteri gerarchici e funzionali coerenti con il ruolo.
- Garantite la formazione biennale. Verificate che ogni preposto abbia completato l'aggiornamento richiesto dalla Legge 215/2021 e conservatene traccia documentale.
- Definite procedure di segnalazione e intervento. Stabilite come e a chi il preposto deve comunicare le anomalie e in quali casi deve sospendere l'attività.
- Se siete preposti, intervenite e documentate. Fermate le condotte pericolose e annotate segnalazioni e interventi: la prova della vigilanza è decisiva.
- Rivedete l'organigramma della sicurezza. In caso di dubbi sui confini di responsabilità, consigliamo una verifica mirata prima che si verifichi un infortunio.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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