Lavoro

Stipendi non pagati ai soci di cooperativa: quando si prescrivono i crediti retributivi

Quando un socio lavoratore di cooperativa non riceve la retribuzione, da quale momento scatta il termine per agire? Un orientamento della Cassazione conferma che la prescrizione dei crediti retributivi non corre durante il rapporto, ma dalla sua cessazione. Una distinzione che incide direttamente sulla tutela del lavoratore e sulla gestione del rischio per la cooperativa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

La questione riguarda i soci lavoratori di cooperativa che non hanno percepito, in tutto o in parte, la retribuzione dovuta. Il nodo è il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione: il termine entro cui il credito può essere fatto valere prima di estinguersi.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, è tornata sul tema con una pronuncia del dicembre 2025 (estremi in corso di pubblicazione, da verificare alla data di consultazione). Il principio affermato è netto: per i crediti retributivi la prescrizione non matura in costanza di rapporto, ma soltanto a partire dalla sua cessazione.

Inquadramento normativo

I crediti retributivi sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il punto controverso non è la durata del termine, ma il suo *dies a quo*, cioè il giorno da cui inizia a decorrere.

Il principio risale alla Corte costituzionale, sent. n. 63/1966 (da confermare in fase di editing), che escluse la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro privo di stabilità reale. La ragione è di tutela: il lavoratore non protetto da stabilità potrebbe rinunciare a far valere i propri diritti per timore di ritorsioni, fino al licenziamento.

Questo assetto, però, non è un dato cristallizzato da decenni. Le riforme della cosiddetta legge Fornero (L. 92/2012) e del Jobs Act (d.lgs. 23/2015) hanno ridotto l'area della tutela reintegratoria, indebolendo la stabilità del rapporto. Da qui l'evoluzione interpretativa, culminata in Cass. n. 26246/2022, secondo cui per i rapporti privi di stabilità la prescrizione decorre dalla cessazione. Si tratta di un orientamento recente e in via di consolidamento, non di un principio pacifico: va trattato con la dovuta cautela.

La specificità del socio di cooperativa

Il socio lavoratore di cooperativa si trova in una posizione particolare, disciplinata dalla L. 142/2001. Con l'adesione instaura un doppio rapporto: quello associativo, derivante dalla qualità di socio, e quello di lavoro, distinto e ulteriore, che può essere subordinato, autonomo o di altra natura.

È proprio questa duplicità a rendere delicata la posizione del socio. La sovrapposizione tra ruolo associativo e ruolo di lavoratore può scoraggiare la rivendicazione dei crediti durante il rapporto. Coerentemente con la *ratio* di tutela, l'orientamento richiamato estende anche al socio lavoratore la regola della decorrenza dalla cessazione: il termine quinquennale comincia a correre solo quando il rapporto si chiude.

Implicazioni pratiche

Per il socio lavoratore. La finestra per recuperare le retribuzioni non versate resta aperta più a lungo di quanto si possa ritenere. I crediti maturati durante anni di rapporto non si prescrivono mano a mano, ma restano azionabili nel quinquennio successivo alla cessazione. È una tutela rafforzata, ma non illimitata: trascorsi cinque anni dalla fine del rapporto il diritto si estingue.

Per la cooperativa. Il rovescio della medaglia è un'esposizione prolungata. Differimenti o irregolarità nei pagamenti possono riemergere a distanza di anni, con effetti rilevanti sul piano contabile e sulla solidità finanziaria. La gestione documentale e la regolarità delle erogazioni diventano centrali.

Va ricordato che la prescrizione, una volta maturata, non opera automaticamente: ai sensi dell'art. 2938 c.c. il giudice non può rilevarla d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata. La cooperativa che intenda avvalersene deve quindi sollevare espressamente l'eccezione nel giudizio.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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