Contrattualistica

Prescrizione dei crediti: come interromperla e non perdere il diritto

Un credito non riscosso può estinguersi per il solo decorso del tempo. Il codice civile prevede però strumenti precisi per interrompere la prescrizione e conservare il diritto al pagamento. Sapere quali atti hanno efficacia interruttiva, e in quali termini, è decisivo per chi attende un pagamento. Ecco cosa dice la norma e come muoversi in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 luglio 2026 ·4 min

Il problema: il tempo che estingue il diritto

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo periodo si estingue. Non cancella il credito in senso materiale, ma priva il creditore della possibilità di farlo valere in giudizio, se il debitore eccepisce il decorso del termine.

Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Esistono però prescrizioni più brevi: cinque anni per canoni di locazione, interessi e altre prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.), oltre a numerose ipotesi speciali. Individuare il termine corretto è il primo passo: applicare quello sbagliato può portare a ritenere ancora esigibile un credito già prescritto, o viceversa.

Inquadramento normativo: gli atti interruttivi

Il fulcro della materia è l'art. 2943 c.c., che elenca gli atti idonei a interrompere la prescrizione. Sono due le categorie principali.

La prima è costituita dagli atti giudiziari: la notifica dell'atto con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un procedimento, la notifica di un decreto ingiuntivo. Questi atti interrompono la prescrizione anche se il giudice adito è incompetente.

La seconda categoria comprende gli atti stragiudiziali di costituzione in mora: la diffida scritta con cui il creditore intima al debitore il pagamento. Qui la Cassazione richiede che l'atto contenga una manifestazione chiara e inequivocabile della volontà di far valere il credito, non un semplice sollecito generico.

A questi si aggiunge un elemento indipendente dall'iniziativa del creditore: il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Un pagamento parziale, una richiesta di dilazione, una comunicazione in cui si ammette l'esistenza del debito producono effetto interruttivo.

Con l'interruzione, il termine ricomincia integralmente da capo (art. 2945 c.c.). Fa eccezione l'ipotesi di credito accertato con sentenza passata in giudicato: in tal caso opera l'*actio iudicati* dell'art. 2953 c.c., con termine decennale a partire dal giudicato, anche se il credito originario aveva prescrizione più breve.

Implicazioni pratiche per il creditore

La conseguenza operativa è netta: attendere passivamente il pagamento è la scelta più rischiosa. Ogni credito ha una scadenza mobile, che si azzera solo con un atto formalmente idoneo.

Una telefonata, un messaggio informale o un sollecito verbale non producono alcun effetto giuridico. Ciò che conta è la prova scritta di un atto ricevuto dal debitore. Per questo la forma della comunicazione e la sua tracciabilità diventano tanto importanti quanto il contenuto.

Attenzione anche ai crediti a prescrizione breve: interessi e canoni maturano nel tempo, e ogni rata segue il proprio termine. Un unico atto interruttivo mal formulato può salvare alcune poste e lasciarne prescrivere altre.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica il termine applicabile al singolo credito prima di agire: distingui tra prescrizione ordinaria decennale e termini brevi, ricostruendo la data esatta di esigibilità.
  2. Invia una diffida scritta e tracciabile, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, indicando in modo chiaro l'importo, il titolo del credito e l'intimazione al pagamento.
  3. Conserva ogni prova della ricezione dell'atto da parte del debitore: senza prova della ricezione, l'effetto interruttivo non è dimostrabile.
  4. Documenta i riconoscimenti del debitore, come pagamenti parziali o richieste di rateizzazione: costituiscono interruzione autonoma e vanno archiviati.
  5. Non lasciar decorrere il nuovo termine: dopo l'interruzione la prescrizione riparte da zero, ma va monitorata con un sistema di scadenzario.

Quando il credito è di importo rilevante, o il debitore contesta l'esistenza del rapporto, consigliamo di valutare tempestivamente un'azione giudiziaria, che offre l'effetto interruttivo più solido e apre la strada al recupero forzoso.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.