Contrattualistica

Interrompere la prescrizione del credito: gli atti che bloccano il termine

Un credito non azionato entro i termini di legge si estingue: il debitore può rifiutarsi di pagare eccependo la prescrizione. Ma il termine non è irreversibile. Esistono atti che lo interrompono e lo fanno ripartire da capo. Vediamo quali sono, con quali tempistiche operano e cosa deve fare il creditore per non perdere il diritto a essere pagato.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 luglio 2026 ·4 min

Il problema: il tempo che estingue il diritto

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se il titolare non lo esercita entro un certo periodo. Per i crediti contrattuali il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Alcuni crediti, però, si prescrivono più rapidamente: le prestazioni periodiche (canoni di locazione, interessi, somme pagabili anno per anno) in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c.

La prescrizione non opera in automatico. Deve essere eccepita dal debitore: se questi non la solleva in giudizio, il giudice non può rilevarla d'ufficio. Ma affidarsi alla distrazione della controparte è una scommessa che nessun creditore prudente dovrebbe accettare.

Inquadramento normativo: come si interrompe il termine

Lo strumento chiave è l'art. 2943 c.c., che elenca gli atti idonei a interrompere la prescrizione. Sono, in sintesi, di due tipi.

Da un lato, gli atti giudiziari: la notifica dell'atto con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un processo, l'atto che dà avvio a un arbitrato. Dall'altro, gli atti stragiudiziali: qualsiasi richiesta di adempimento formulata per iscritto e in grado di raggiungere il debitore (la classica diffida o messa in mora, art. 2943, ultimo comma, in combinato con l'art. 2944).

Esiste inoltre l'interruzione che deriva dal comportamento del debitore stesso: l'art. 2944 c.c. prevede che il riconoscimento del debito interrompa la prescrizione. Un pagamento parziale, una richiesta di dilazione, una proposta di saldo e stralcio: tutti comportamenti che, secondo la Cassazione Civile, valgono come riconoscimento e fanno ripartire il termine.

Attenzione a un profilo spesso trascurato. L'art. 2953 c.c. stabilisce che, quando il credito è accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione diventa in ogni caso decennale, anche se il credito originario aveva un termine più breve. È la cosiddetta *actio iudicati*.

Cosa cambia in concreto

L'effetto dell'interruzione è netto: il tempo già trascorso si azzera e il termine ricomincia a decorrere per intero dal momento dell'atto interruttivo (art. 2945 c.c.). Un credito decennale interrotto al nono anno riparte da zero per altri dieci.

C'è una differenza pratica rilevante tra i due tipi di atto. L'interruzione stragiudiziale (la diffida) produce un effetto istantaneo: il termine riparte, ma nulla vieta che si consumi di nuovo se il creditore resta inerte. L'interruzione giudiziale, invece, ha effetto permanente: la prescrizione resta sospesa per tutta la durata del processo e riprende a decorrere solo al passaggio in giudicato della sentenza.

Per il creditore la conseguenza operativa è chiara. Una diffida ben scritta guadagna tempo, ma non risolve. Se il debitore continua a non pagare, occorre monitorare il nuovo termine e, se necessario, ripetere l'atto o passare alla via giudiziaria.

Un ulteriore avvertimento riguarda la prova. Non basta aver spedito una diffida: occorre dimostrare che sia giunta al destinatario. Per questo la raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC sono strumenti da preferire rispetto a comunicazioni informali.

Cosa fare in concreto

La gestione del rischio prescrizione è, prima di tutto, una questione di organizzazione. Consigliamo di non attendere l'ultimo mese utile: quando il termine è ormai imminente, i margini di manovra si riducono e l'errore diventa irreparabile.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.