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Prescrizione del reato in Italia: termini, calcolo e improcedibilità dopo la riforma Cartabia

La prescrizione estingue il reato con il decorso del tempo, ma dal 2020 le regole sono cambiate più volte. Con la riforma Cartabia il decorso si blocca dopo la sentenza di primo grado e subentra un nuovo istituto, l'improcedibilità in appello e in Cassazione. Capire quale disciplina si applica al proprio caso dipende dalla data del fatto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

La prescrizione è la causa di estinzione del reato legata al trascorrere del tempo. Il termine ordinario è fissato dall'art. 157 c.p. e corrisponde, di regola, al massimo della pena edittale prevista per il reato.

Lo stesso art. 157 c.p. stabilisce però soglie minime: quando il massimo edittale è inferiore a sei anni per i delitti o a quattro anni per le contravvenzioni, il termine di prescrizione non scende comunque al di sotto di tali soglie (sei anni per i delitti, quattro per le contravvenzioni). Il minimo, quindi, opera solo come garanzia di un termine non troppo breve.

Il dies a quo è indicato dall'art. 158 c.p.: per il reato consumato decorre dal giorno della consumazione, per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Gli artt. 160 e 161 c.p. disciplinano interruzione e sospensione. Alcuni atti processuali (ad esempio l'interrogatorio, la richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di condanna) interrompono il corso della prescrizione, che ricomincia a decorrere. L'interruzione non può comunque comportare, salve eccezioni, un aumento superiore a un quarto del termine ordinario.

Prescrizione e improcedibilità: due istituti diversi

La distinzione oggi è centrale. La prescrizione estingue il reato ed è un istituto di diritto sostanziale, soggetto al principio di irretroattività della norma sfavorevole (art. 25 Cost., art. 2 c.p.).

L'improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia è invece un istituto processuale: non estingue il reato, ma preclude la prosecuzione del giudizio di impugnazione se questo supera i tempi fissati dalla legge.

Dopo la sentenza di primo grado, il corso della prescrizione si arresta. Da quel momento entra in gioco l'art. 344-bis c.p.p., che fissa un termine massimo di durata dei giudizi di impugnazione: due anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione. Non si tratta di termini rigidi: la legge prevede periodi di proroga determinati in base alla gravità e alla complessità del procedimento, disposti dal giudice con provvedimento motivato. Superati i termini, comprese le proroghe, l'azione penale diventa improcedibile.

Il regime intertemporale: quale disciplina si applica

È il punto più delicato, perché in pochi anni si sono succedute tre discipline.

La data del fatto, e non quella del processo, è quindi il primo elemento da individuare, perché determina l'intero regime applicabile.

Implicazioni pratiche

Per l'imputato, la data del reato cambia radicalmente le prospettive di difesa. Nei procedimenti relativi a fatti anteriori al 2020, la prescrizione può ancora maturare in appello o in cassazione. Per i fatti successivi, l'attenzione si sposta sui termini di durata delle impugnazioni e sulle eventuali proroghe.

Per il pubblico ministero e per il giudice, la gestione dei tempi processuali assume un peso decisivo: il superamento dei termini di fase può chiudere il procedimento a prescindere dal merito.

Cosa fare in concreto

Resta fermo un principio: la disciplina sfavorevole in materia di prescrizione non si applica retroattivamente. Ogni valutazione va condotta caso per caso, sulla base degli atti concreti del procedimento.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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